Cassazione Penale, Sentenza n. 10263/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva accolto il reclamo del detenuto Raffaele Renna contro le disposizioni del regolamento d'istituto di Spoleto: in particolare il mancato inserimento nel "modello 72" di alcuni generi alimentari acquistabili tramite sopravvitto per i detenuti non sottoposti al 41-bis e l'imposizione di fasce orarie per la cottura dei cibi riservate ai soli detenuti in regime differenziato. L'Amministrazione sosteneva l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, l'assenza di una violazione di norme penitenziarie, l'ampia discrezionalità amministrativa nella regolamentazione degli orari (art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000) e la giustificazione di limiti alla scelta dei generi alimentari per ragioni di sicurezza e di prevenzione del consolidamento di un "carisma" del detenuto all'interno della popolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'accoglimento del reclamo a favore del detenuto. Ha stabilito che: (1) il diritto all'alimentazione, connesso al diritto alla salute, configura una posizione soggettiva tutelabile tramite il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.; (2) pur sussistendo un margine discrezionale dell'Amministrazione nella regolamentazione interna, tale margine non può essere esercitato con modalità manifestamente irragionevoli o che sostanzialmente inibiscano la fruizione del diritto; (3) la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi limitata solo ai detenuti sottoposti al 41-bis, in assenza di specifiche e concrete ragioni di sicurezza, costituisce una differenziazione ingiustificata e afflittiva e contrasta con la finalità del regime differenziato; (4) analogamente, le limitazioni al catalogo del "modello 72" non possono produrre discriminazioni ingiustificate quando i beni non siano di lusso e non vi siano reali condizioni che permettano al detenuto di consolidare una posizione di potere attraverso il sopravvitto. Sulla base di ciò il ricorso del Ministero è stato respinto.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen. (reclamo giurisdizionale)
Riconosciuto come strumento idoneo a tutelare posizioni soggettive qualificate (qui il diritto all'alimentazione) quando vi sia un attuale e grave pregiudizio derivante dall'operato dell'Amministrazione penitenziaria.
art. 41-bis Ord. pen. (regime speciale)
La disciplina del regime differenziato può giustificare limitazioni rispetto al regime ordinario, ma non può legittimare misure diversificative prive di fondamento di sicurezza o che risultino afflittive e ingiustificate rispetto alla finalità della misura.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Prevede il rimedio giurisdizionale contro provvedimenti dell'Amministrazione; qui viene richiamato come norma che consente il controllo del magistrato di sorveglianza sulle violazioni dell'ordinamento penitenziario.
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000 (regolamento interno)
«il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»
Attribuisce all'Amministrazione la potestà di disciplinare gli orari e l'organizzazione della vita detentiva, ma tale potestà è soggetta ai limiti di ragionevolezza e proporzionalità e non può essere esercitata in modo manifestamente irragionevole.
art. 14 d.P.R. n. 230/2000 (limiti a ricezione, acquisto e possesso)
Stabilisce limiti generali all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari dai quali discende che alcune restrizioni sono già previste per l'ordinamento carcerario comune; tali limiti possono giustificare restrizioni mirate se proporzionate.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
Ha ritenuto illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis nella parte in cui determinava una limitazione non giustificata rispetto ai detenuti comuni; è stata richiamata come presidio contro differenziazioni ingiustificate.
Corte costituzionale, sentenza n. 97/2020
Citata per rilevare che ora è possibile lo scambio di oggetti fra detenuti dello stesso gruppo di socialità, con effetti sulle valutazioni circa il rischio di circolazione di beni.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, Attanasio)
Richiamata per il principio secondo cui la regolamentazione amministrativa sugli orari incide sulla modalità di esercizio del diritto e rientra nella discrezionalità amministrativa, ma resta sindacabile se manifesta irragionevolezza o ostativa alla fruizione del diritto.
Massime di principio
- Il detenuto conserva una posizione soggettiva riconducibile al diritto all'alimentazione (collegato al diritto alla salute) tutelabile attraverso il reclamo giurisdizionale quando sussista un attuale e grave pregiudizio.
- L'Amministrazione penitenziaria ha discrezionalità nell'adozione del regolamento interno (orari, cataloghi alimentari), ma questa discrezionalità è vincolata ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; misure manifestamente irragionevoli o che producono afflizione aggiuntiva possono essere annullate dal giudice.
- Le differenziazioni di trattamento per i detenuti sottoposti al 41-bis devono trovare una giustificazione specifica e attuale di sicurezza o di finalità del regime speciale; l'esistenza del 41-bis non autorizza automaticamente ogni limitazione rispetto ai detenuti comuni.
- La regolazione dei generi acquistabili tramite sopravvitto può essere limitata per motivi di prevenzione del consolidamento di potere tra detenuti, ma tali limitazioni devono essere realistiche e proporzionate rispetto ai limiti già previsti dall'ordinamento (es. limiti di spesa) e non possono colpire beni non di lusso senza motivazione concreta.
- Il controllo giurisdizionale sul regolamento d'istituto è incentrato sui vizi di legittimità (eccesso di potere, irragionevolezza, violazione di norme) e non sul merito tecnico-organizzativo, salvo che questo merito non si traduca in una modalità di esercizio della discrezionalità manifestamente irragionevole.
- Per chi agisce in situazione analoga: documentare il pregiudizio concreto e la disparità rispetto ai detenuti comuni, richiedere motivazioni di sicurezza specifiche dall'Amministrazione e, in mancanza, proporre reclamo giurisdizionale dimostrando l'irragionevolezza o la vessatorietà della disposizione.
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