Sentenza del 22/03/2021 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta valore aggiunto - Operazioni esenti - Attività di intrattenimento mediante le slot machine - Accessorietà - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione relativa al trattamento IVA delle prestazioni di intrattenimento mediante slot machine svolte in locali collegati a bar/caffetteria. Il contribuente sosteneva che l'attività con slot fosse accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione (bar) e pertanto soggetta a regime diverso/agevolato o esente. La questione centrale era se l'uso di locali appositamente dedicati, lo svolgimento stabile e autonomo dell'attività e l'organizzazione separata potessero comunque configurare accessorietà rispetto all'attività principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'attività di intrattenimento mediante slot machine, quando svolta in modo stabile, indipendente e autonomo rispetto al bar, con locali appositamente dedicati e un'organizzazione specifica, non possa essere qualificata come accessoria rispetto all'attività principale di bar o supermercato. È stato precisato che l'operazione accessoria deve integrare o rendere possibile la fruizione del servizio principale, avere carattere di strumentalità e marginalità/occasionalità, e non richiedere un'organizzazione specifica. Poiché nel caso esaminato sussisteva una struttura e una gestione autonome, l'attività non è stata considerata accessoria e il trattamento IVA contestato dal contribuente è stato respinto.
Norme richiamate
DPR 633/1972 (normativa IVA italiana)
Il principio applicato è che le operazioni accessorie devono integrare o rendere possibile la prestazione principale, presentando carattere di strumentalità e marginalità/occasionalità; se un'attività richiede un'organizzazione specifica e locali dedicati, non può essere considerata accessoria ai fini IVA.
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)
In coerenza con i principi comunitari, la qualificazione delle prestazioni come accessorie si basa sulla funzione di completamento rispetto alla prestazione principale e sulla loro natura meramente strumentale e marginale; attività svolte in modo autonomo e stabile non rientrano in tale nozione.
Massime di principio
- Per essere considerata accessoria, un'attività deve integrare, completare o rendere possibile la fruizione del servizio principale e non può avere autonomia organizzativa significativa.
- La presenza di locali appositamente dedicati, gestione separata, stabilità dell'esercizio e autonomia operativa sono indici forti di una attività indipendente e non accessoria.
- La marginalità o occasionalità è un criterio chiave: se l'attività comporta un uso limitato di beni/servizi rispetto all'attività principale e non richiede una organizzazione specifica, può essere accessoria.
- Nella valutazione va considerata anche la rilevanza economica (proporzione dei ricavi), la frequenza dell'attività e le modalità di commercializzazione (presenza di promozioni o autonomia contabile indicano indipendenza).
- Per situazioni simili è consigliabile documentare l'assenza di autonomia (se si intende sostenere l'accessorietà): assenza di locali dedicati, gestione integrata, scarsa rilevanza dei ricavi e assenza di organizzazione separata.
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