Sentenza del 22/03/2021 n. 367 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Irpef - I.V.A. - costo - deducibilità - inerenza - è necessaria. Inerenza - contabilizzazione - non è sufficiente - riferibilità effettiva all'attività economica - è necessaria. Spese - fatturazione - genericità - prova dell'effettiva inerenza - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della deducibilità, ai fini IRPEF e di detrazione IVA, di costi sostenuti e contabilizzati. L'Amministrazione ha rilevato che le fatture avevano oggetto generico e non consentivano di comprendere la natura e l'effettiva consistenza delle prestazioni, contestando quindi la prova dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa.
La decisione
La pronuncia ha stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, non è sufficiente dimostrare la mera esistenza della spesa o la sua contabilizzazione: è necessaria la prova dell'inerenza effettiva del costo all'attività economica del contribuente. Di fronte a fatture generiche il contribuente deve fornire gli elementi probatori che colleghino concretamente le prestazioni alla sua attività; in mancanza è legittimo il disconoscimento delle spese da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
norme in materia di imposte sui redditi (principi TUIR/IRPEF)
La deducibilità dei componenti negativi richiede l'inerenza rispetto all'attività d'impresa; l'esistenza del costo da sola non garantisce la deducibilità.
norme IVA
La detrazione dell'IVA e il trattamento fiscale delle operazioni richiedono che le fatture documentino operazioni reali e inerenti all'attività; fatture dal contenuto generico non esonerano l'onere probatorio del contribuente.
principio generale dell'inerenza
Il costo deve essere effettivamente riferibile all'attività economica del soggetto che lo deduce; l'onere di provare tale riferibilità grava sul contribuente.
Massime di principio
- La mera contabilizzazione del costo non prova l'inerenza: conservare e produrre documentazione idonea (contratti, ordini, report, corrispondenza, verbali di lavoro) che colleghi la prestazione all'attività aziendale.
- Evita fatture con descrizioni generiche: richiedere al fornitore dettagli sulle prestazioni rese (quantità, tempi, luogo, servizi svolti) e allegare eventuali allegati tecnici.
- In caso di contestazione fiscale l'onere della prova circa l'inerenza è del contribuente: predisporre prima possibile elementi probatori (prove di pagamento incriminate, ricevute, testimoni, perizie).
- Per l'IVA è necessario dimostrare la reale esecuzione della prestazione e la sua rilevanza ai fini dell'attività economica per poter esercitare la detrazione.
- Documentazione integrativa (contratti, ordini di acquisto, corrispondenza commerciale, report operativi) può ribaltare la contestazione; l'assenza di tali elementi espone al rischio di disconoscimento dei costi.
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