Sentenza del 22/03/2021 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Asti
Procedura di notifica prevista per gli irreperibili - L'Ufficio notificante deve dimostrare di non aver potuto individuare il corretto indirizzo del destinatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che, in mancanza della prova che l'Ufficio abbia effettivamente utilizzato il recapito noto per reperire il domicilio effettivo, la notifica effettuata con la procedura per gli irreperibili è da considerarsi non valida; conseguentemente la pretesa erariale fondata su quella notifica è illegittima
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Ufficio ha rinotificato il provvedimento con la procedura per gli irreperibili pur avendo nell'atto un indirizzo noto del contribuente; il ricorrente ha contestato che l'Ufficio non ha dimostrato di aver utilizzato il recapito noto per individuare il nuovo indirizzo e quindi la notifica tramite irreperibili sarebbe illegittima
Norme richiamate
norme sulla notifica agli irreperibili (codice di procedura civile e normativa tributaria)
le norme che regolano la notifica agli irreperibili richiedono che l'ufficio dimostri l'impossibilità di individuare l'indirizzo del destinatario e l'adozione di accertamenti; la mera esistenza di un indirizzo conosciuto nell'atto impedisce l'uso della procedura per irreperibili se non è dimostrato che quel recapito sia stato effettivamente utilizzato per reperire l'indirizzo corretto
principio probatorio relativo alla notifica (onere della prova a carico dell'Amministrazione)
spetta all'Amministrazione provare di aver compiuto le necessarie verifiche e che la notifica sia stata eseguita secondo le regole previste; in assenza di tale prova la notifica si considera inesistente
Massime di principio
- Se un atto contiene un indirizzo noto del destinatario, l'Amministrazione non può validamente utilizzare la procedura per gli irreperibili senza dimostrare di aver tentato di utilizzare quel recapito per individuare il domicilio effettivo
- L'onere di provare le ricerche e i tentativi compiuti grava sull'Ufficio notificante; la mancata prova comporta l'invalidità della notifica
- In caso di contestazione il giudice verifica le attività di ricerca svolte dall'Amministrazione (es. richieste a anagrafe, controlli presso uffici postali, visure) e, se queste mancano o sono insufficienti, la notifica è nulla
- La dichiarazione di irreperibilità non può essere utilizzata come scorciatoia quando esiste un recapito noto nell'atto: serve diligenza e documentazione delle indagini
- L'invalidità della notifica produce effetti sulla legittimità della pretesa erariale fino a quando la notifica non venga correttamente eseguita
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