Sentenza del 22/03/2021 n. 387 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.V.A. - leasing finanziario - leasing traslativo - riqualificazione - indici di anomalia - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela decisione ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dall'amministrazione: il contratto è stato considerato, nella sostanza, una cessione di beni ai fini IVA e la rettifica è stata confermata; il ricorso del contribuente è stato respinto
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'amministrazione ha ritenuto che un contratto di leasing finanziario andasse riqualificato in compravendita ai fini IVA perché l'ammontare delle rate e la durata del contratto non apparivano ragionevoli e tendevano a mascherare una diversa volontà delle parti, compatibile con un leasing traslativo equiparato, ai fini IVA, a una cessione di beni
Norme richiamate
DPR 633/1972 (disciplinante l'imposta sul valore aggiunto)
la disposizione IVA considera la sostanza economica dell'operazione: un leasing traslativo, nella sostanza equivalente a una cessione di beni, è assoggettato all'IVA come cessione quando gli indici contrattuali e sostanziali indichino che l'operazione è, in realtà, una vendita mascherata
principio della prevalenza della sostanza sulla forma (giurisprudenza tributaria)
la regola interpretativa applicata è che l'amministrazione può ricostruire la reale natura dell'operazione sulla base di elementi oggettivi e indici di anomalia, anche se l'atto formale si presenta come contratto di leasing
Massime di principio
- Le autorità fiscali possono riqualificare contratti quando la realtà economica contraddice la forma giuridica dichiarata: la sostanza prevale sulla forma
- Indici tipici che legittimano la riqualificazione includono: totalità o quasi totalità delle rate coincidenti con il prezzo del bene, durata contrattuale incoerente rispetto all'uso economico, prezzo di riscatto simbolico o sproporzionato rispetto al valore di mercato, e altre clausole che mostrino trasferimento di fatto del rischio e della proprietà
- Per l'IVA, un 'leasing traslativo' che nella sostanza corrisponde a una cessione è assoggettato alle regole fiscali proprie della cessione di beni
- La prova degli indici anomali è rilevante: l'amministrazione deve dimostrare gli elementi oggettivi di anomalia; il contribuente può contrastare la ricostruzione dimostrando la genuinità della struttura contrattuale mediante documentazione e parametri di mercato
- In pratica, per ridurre il rischio di riqualificazione, è utile che le parti documentino le ragioni economiche e finanziarie dell'operazione, condizioni di mercato, tassi e piani di ammortamento compatibili con operazioni di leasing reali e una chiara allocazione dei rischi e della proprietà durante il contratto
- La valutazione è concreta e comparativa: non esiste un singolo elemento decisivo ma un insieme di circostanze che, valutate complessivamente, fanno emergere la reale natura dell'operazione
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