Sentenza n. 4971/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 4 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, lamentando la mancata attivazione del procedimento relativo alla richiesta di visto d'ingresso per motivi di studio e la mancata fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l'Am ambasciata aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, perché ha attivato il procedimento amministrativo oggetto della domanda contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, considerata la non particolare estensione del periodo intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha reso non più attuale la domanda giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato nella domanda per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, richiesta divenuta priva di oggetto per l'attivazione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di un'istanza e l'attivazione del relativo procedimento amministrativo integrano il pieno soddisfacimento della pretesa quando l'obiettivo azionato era ottenere l'avvio del procedimento; ne consegue la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione sia contenuto, l'amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli e il ritardo sia collegato anche all'elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.
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