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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37826/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista aveva convenuto in giudizio la società debitrice e alcuni soggetti collegati alla proposta di concordato fallimentare chiedendo il pagamento del compenso per l'attività svolta nella predisposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello era stata parzialmente accolta solo nei confronti della società, mentre era stata esclusa la responsabilità delle persone fisiche che avevano sottoscritto la proposta solo per adesione e conferma. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: da un lato, l'erronea valutazione della prova dell'attività professionale svolta e dei relativi periodi; dall'altro, l'erronea esclusione della prova del conferimento dell'incarico anche da parte di due resistenti, deducendo che tali circostanze emergevano da un capitolo testimoniale non ammesso perché riguardante fatti ritenuti pacifici. Le controparti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha osservato che le censure investivano una rivalutazione del merito già scrutinato nei due gradi di giudizio e che, essendo la sentenza d'appello conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto, operava la preclusione dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. al sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. Inoltre ha rilevato che il fatto asseritamente omesso era stato in realtà esaminato e ritenuto indimostrato, anche per la genericità e valutatività dei capitoli di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo ex n. 5 non è ammissibile quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sulla medesima questione di fatto, è preclusa in cassazione la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • Cass. s.u. 8053/2014

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato esaminato; non è deducibile quando il fatto sia stato valutato e ritenuto indimostrato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, opera la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, che impedisce di denunciare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi.
  • Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico risulta comunque scrutinato dal giudice di merito, anche ove sia stato poi ritenuto non provato o la prova sia stata reputata inammissibile per genericità.
  • La prova testimoniale formulata in termini generici o valutativi può essere ritenuta inidonea a dimostrare il conferimento di un incarico professionale o l'assunzione di un'obbligazione di pagamento.
  • L'aderenza o conferma alla proposta di concordato, di per sé, non implica automaticamente il conferimento dell'incarico al professionista né l'assunzione dell'obbligo di pagare il compenso, se tale obbligo non risulti provato o espressamente assunto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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