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Circolare

Circolare numero 22 del 26-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base all'art. 7 del D.L. 19 novembre 1992, n. 440, gli eletti nelle giunte comunali e provinciali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intera durata delle adunanze di giunta, oltre ai permessi mensili già previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 816/1985. Tale interpretazione conferma quanto già disposto con la circolare 13 settembre 1988, n. 189, in coerenza con il parere del Consiglio di Stato n. 1194/1986.

Interpretazione dei permessi retribuiti per eletti nelle giunte comunali e provinciali

Permessi retribuiti per assessori e altri eletti nelle giunte comunali e provinciali

La circolare conferma l'interpretazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come precisata dall'art. 7 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440. L'obiettivo è chiarire l'estensione del diritto all'assenza dal lavoro per gli amministratori locali eletti nelle giunte comunali e provinciali.

Ambito del diritto all'assenza dal lavoro

La disposizione viene interpretata nel senso che gli eletti nelle giunte comunali e provinciali hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo necessario a partecipare alle adunanze delle giunte stesse. Il diritto opera quindi per l'intera durata delle riunioni collegiali dell'organo di cui fanno parte.

Permessi ulteriori per l'esercizio delle altre funzioni

Resta inoltre fermo quanto già previsto dalla legge n. 816/1985, ossia un massimo di 24 ore lavorative al mese da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni connesse alla carica. Per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali tale limite è elevato a 48 ore mensili.

Conferma dell'orientamento amministrativo precedente

La circolare precisa che questa interpretazione è sostanzialmente conforme a quanto già disposto con la circolare 13 settembre 1988, n. 189, adottata sulla base del parere del Consiglio di Stato 4 luglio 1986, n. 1194. In quella sede era stata riconosciuta la possibilità di concedere permessi retribuiti agli assessori comunali e provinciali per la partecipazione alle riunioni delle giunte. La disposizione amministrativa precedente deve quindi intendersi confermata.

Punti principali

Interpretazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 816/1985

L'art. 7 del D.L. 19 novembre 1992, n. 440 stabilisce che la norma va interpretata nel senso che gli eletti nelle giunte comunali e provinciali hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte.

Permessi mensili spettanti

Oltre al permesso per la partecipazione alle adunanze, resta fermo il diritto a un massimo di 24 ore lavorative al mese per l'esercizio delle altre funzioni. Per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali il limite è elevato a 48 ore mensili.

Conferma di indirizzo amministrativo precedente

L'interpretazione è dichiarata sostanzialmente in linea con la circolare 13 settembre 1988, n. 189, emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato 4 luglio 1986, n. 1194, che riconosceva la possibilità di concedere permessi retribuiti agli assessori comunali e provinciali per partecipare alle riunioni delle giunte. La disposizione è pertanto confermata.

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