Circolare numero 20 del 25-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i cittadini extracomunitari e apolidi regolarmente soggiornanti possono essere soci di cooperative, ma precisa i riflessi previdenziali per i soci-lavoratori delle cooperative di lavoro. In particolare, conferma l’obbligo di trattenere e versare il contributo dello 0,50% per il Fondo di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari anche per i soci-lavoratori extracomunitari. Esclude invece che tali soggetti possano essere assicurati come pescatori ai sensi della legge n. 250/1958 nelle cooperative di pesca marittima, poiché non sono iscritti nei registri della gente di mare; se operano in tale ambito, devono essere assicurati come lavoratori dipendenti.
Contribuzione e assicurazione sociale per soci-lavoratori extracomunitari delle cooperative
Soci-lavoratori extracomunitari nelle cooperative: profili contributivi e assicurativi
La circolare interviene per coordinare la facoltà, riconosciuta ai cittadini extracomunitari e agli apolidi regolarmente soggiornanti, di costituire cooperative o di esserne soci con i riflessi previdenziali e assicurativi applicabili ai soci-lavoratori delle cooperative di lavoro. Il documento fornisce inoltre un chiarimento specifico per le cooperative di pesca marittima, escludendo per tali soggetti l’assicurazione prevista dalla legge n. 250/1958.
Facoltà di partecipazione alle cooperative
La circolare richiama l’art. 9, comma 6, della legge 28.2.1990, n. 39, di conversione del D.L. 30.12.1989, n. 416. Tale norma consente ai cittadini extracomunitari e agli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale di costituire società cooperative o di esserne soci, conformemente agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche in assenza della condizione di reciprocità.
Contributo per il Fondo di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari
La prima questione affrontata riguarda il contributo istituito dall’art. 13 della legge 30.12.1986, n. 943, destinato al Fondo presso l’INPS per assicurare i mezzi economici necessari al rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di risorse. Il fondo è alimentato da un contributo dello 0,50% a carico del lavoratore extracomunitario.
Sulla base della circolare INPS 9.2.1987, n. 827, il contributo si applica a tutti i lavoratori extracomunitari, salvo le esclusioni previste dall’art. 14 della stessa legge. La circolare precisa che, poiché il socio-lavoratore è assimilato al lavoratore dipendente in campo previdenziale, anche il socio-lavoratore delle cooperative di lavoro rientra nella nozione di "lavoratore" rilevante ai fini dell’art. 13.
Ne consegue che:
- le cooperative di lavoro devono porre a carico del socio extracomunitario il contributo dello 0,50%;
- il contributo deve essere versato all’INPS unitamente alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il medesimo socio-lavoratore;
- la base di calcolo è la retribuzione imponibile assunta per la determinazione del contributo dovuto al FPLD.
Cooperative di pesca marittima e legge n. 250/1958
La seconda questione riguarda i lavoratori extracomunitari impiegati nelle cooperative esercenti la pesca marittima disciplinate dalla legge 13.3.1958, n. 250. La circolare esamina il tema nell’ambito della Commissione Centrale per l’assicurazione dei pescatori di cui all’art. 6 della stessa legge e conclude negativamente.
Secondo il chiarimento fornito, per beneficiare delle provvidenze della legge n. 250/1958 occorre essere pescatori associati in cooperative o compagnie, oppure autonomi, ai sensi dell’art. 115 del Codice della navigazione, quindi iscritti negli appositi registri della "gente di mare". Tale iscrizione richiede, tra i requisiti, anche la cittadinanza italiana.
La circolare rileva che, pur essendo stata riconosciuta agli extracomunitari la facoltà di far parte di cooperative, essi non risultano allo stato legittimati all’iscrizione nei registri della "gente di mare" ai sensi dell’art. 115 C.N., in mancanza della specifica normativa regolamentare di attuazione. Per questo motivo non possono essere ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 250/1958.
Regime assicurativo applicabile nella pesca marittima
Se i cittadini extracomunitari svolgono attività di pesca marittima nell’ambito della cooperativa, la circolare stabilisce che devono essere assicurati come lavoratori dipendenti. Restano comunque fermi tutti gli obblighi di legge previsti in materia di soggiorno sul territorio nazionale e di lavoro dei cittadini extracomunitari.
Punti principali
Facoltà dei cittadini extracomunitari di essere soci di cooperative
Richiamando la legge 28.2.1990, n. 39, la circolare ricorda che i cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale possono costituire società cooperative o esserne soci, anche in assenza del requisito di reciprocità con il Paese di provenienza.
Contributo dello 0,50% per il Fondo di rimpatrio
La circolare precisa che il contributo previsto dall’art. 13 della legge 30.12.1986, n. 943, pari allo 0,50% a carico del lavoratore extracomunitario, si applica anche ai soci-lavoratori extracomunitari delle cooperative di lavoro. Le cooperative devono quindi trattenere tale importo e versarlo all’INPS insieme alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute per il socio-lavoratore.
Base di calcolo del contributo
Il contributo dello 0,50% deve essere calcolato sulla retribuzione imponibile assunta come base per la determinazione del contributo dovuto al FPLD.
Esclusione dall’assicurazione come pescatori ex legge n. 250/1958
Per le cooperative esercenti la pesca marittima, la circolare esclude che i lavoratori extracomunitari possano essere assicurati secondo la legge 13.3.1958, n. 250. Il motivo è che l’accesso alle provvidenze di tale disciplina richiede l’iscrizione nei registri della "gente di mare" ai sensi dell’art. 115 C.N., iscrizione che presuppone anche la cittadinanza italiana e che, per gli extracomunitari, non è attualmente possibile per mancanza della normativa regolamentare di attuazione.
Inquadramento previdenziale dei lavoratori extracomunitari nella pesca marittima
Se i cittadini extracomunitari svolgono attività di pesca marittima nell’ambito di una cooperativa, non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 250/1958 e devono essere assicurati come lavoratori dipendenti. Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di soggiorno e di lavoro dei cittadini extracomunitari.
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