Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 19 del 25-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli obblighi contributivi per due fattispecie: le imprese editrici o stampatrici di giornali e le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Per le prime si ribadisce la permanenza delle norme speciali sul prepensionamento e l’applicazione, oltre al contributo dello 0,60%, anche dei contributi previsti dalla normativa generale su CIG e mobilità; inoltre va utilizzato il codice di autorizzazione "3T". Per i dirigenti delle cooperative agricole ex lege n. 240/1984 si precisa invece che sono dovuti solo i contributi di mobilità, mentre non sono dovuti i contributi per CIG straordinaria e ordinaria; sono richiamati anche i codici di qualifica e di autorizzazione da indicare nei modelli contributivi.

Contributi previdenziali e codici di autorizzazione per imprese editoriali e cooperative agricole ex lege n. 240/1984

Contributi e codici di autorizzazione per imprese editoriali e cooperative agricole

La circolare disciplina, da un lato, il regime contributivo delle imprese editoriali e stampatrici di giornali e, dall’altro, gli adempimenti relativi ai dirigenti delle cooperative agricole ex lege n. 240/1984. Il documento ribadisce quali contributi restano dovuti, quali ulteriori oneri si applicano in base alla normativa generale e quali codici di autorizzazione o di qualifica devono essere utilizzati nei flussi contributivi.

Imprese editrici o stampatrici di giornali: disciplina speciale sul prepensionamento

Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale e le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle che non producono esclusivamente periodici, continuano a usufruire di norme specifiche sul prepensionamento. La circolare precisa che tali norme non prevedono termini di scadenza e non risultano abrogate dalla legge n. 223/1991.

Contributi dovuti dalle imprese editoriali

Per queste imprese, al contributo dello 0,60% già previsto dall’art. 37 della legge n. 416/1981 e dall’art. 24 della legge n. 67/1987 si aggiungono i contributi previsti per la generalità delle aziende industriali. In particolare, risultano dovuti:

  • il contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • le contribuzioni di mobilità di cui all’art. 7, comma 11, e all’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991;
  • il contributo per la CIG ordinaria per impiegati e quadri, previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 223/1991.

Codice di autorizzazione per le imprese editoriali

Le aziende in questione devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T".

Dirigenti delle cooperative agricole ex lege n. 240/1984

La circolare affronta inoltre i quesiti relativi agli adempimenti contributivi per i dirigenti delle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 15 giugno 1984, n. 240. Per tali soggetti, già iscritti all’INPDAI dalla data di entrata in vigore della legge, si conferma che sono dovute esclusivamente le contribuzioni di mobilità previste dalla normativa generale.

Contributi esclusi per i dirigenti delle cooperative agricole

Per i dirigenti in esame non è dovuto:

  • il contributo CIG straordinario ex art. 9 della legge n. 407/1990;
  • il contributo CIG ordinaria ex art. 14 della legge n. 223/1991. È invece applicabile la contribuzione di mobilità ex art. 7, comma 11, la cui operatività è indicata come scaduta con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992, nonché quella ex art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.

Indicazioni per il mod. DM10/2 e codici di autorizzazione

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i dirigenti delle cooperative agricole devono essere indicati con il codice di qualifica "3". Alle cooperative agricole ex lege n. 240/1984 va attribuito il codice di autorizzazione "5R" e, ove ricorra il requisito occupazionale per l’assoggettamento alla normativa CIG straordinaria e di mobilità, anche il codice "3X". Inoltre, se ne sussistono i presupposti, devono essere attribuiti anche i codici "1S" e "3Y".

Punti principali

Imprese editoriali e stampatrici: regime contributivo

Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale e le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle che non producono esclusivamente periodici, continuano a beneficiare di norme specifiche sul prepensionamento. Tali norme non prevedono termini di scadenza e non sono state abrogate dalla legge n. 223/1991.

Contributi dovuti dalle imprese editoriali

Oltre al contributo dello 0,60% già previsto dall’art. 37 della legge n. 416/1981 e dall’art. 24 della legge n. 67/1987, si aggiungono: il contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990; le contribuzioni di mobilità ex art. 7, comma 11, e art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991; il contributo per CIG ordinaria per impiegati e quadri ex art. 14, comma 2, della legge n. 223/1991.

Codice di autorizzazione per le imprese editoriali

Le aziende del settore editoriale devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T".

Dirigenti delle cooperative agricole ex lege n. 240/1984

Per i dirigenti occupati dalle cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, destinatarie della disciplina dell’intervento straordinario della CIG, si applicano solo le contribuzioni di mobilità previste dall’art. 7, comma 11 (scaduta con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992) e dall’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.

Esclusioni contributive per i dirigenti delle cooperative agricole

Per tali dirigenti non è dovuto né il contributo CIG straordinario ex art. 9 della legge n. 407/1990 né il contributo CIG ordinaria ex art. 14 della legge n. 223/1991.

Qualifica e codici di autorizzazione per le cooperative agricole

Ai fini del mod. DM10/2, i dirigenti devono essere iscritti all’INPDAI dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/1984 e indicati con il codice di qualifica "3". Alle cooperative agricole ex lege n. 240/1984 va attribuito il codice di autorizzazione "5R"; ove ricorra il requisito occupazionale per l’assoggettamento alla normativa CIG straordinaria e di mobilità, va attribuito anche il codice "3X". Se ne ricorrono i presupposti, sono inoltre attribuiti i codici "1S" e "3Y".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.