Circolare numero 17 del 23-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della mancata conversione del D.L. n. 388/1992, che fa venir meno l’obbligo d’imposta per l’utilizzo dei beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici, e illustra le principali innovazioni introdotte dal D.L. n. 513/1992. Vengono inoltre riportati chiarimenti ministeriali su presupposto oggettivo, casi di esclusione o non debenza, base imponibile, conguagli, estremi catastali, compilazione dell’autodenuncia, contratti a titolo gratuito o di modica entità, rinegoziazione del canone e gestione della concessione da parte di soggetti diversi dal concessionario.
Imposta sull’utilizzazione di beni pubblici: effetti della mancata conversione del D.L. n. 388/1992 e novità del D.L. n. 513/1992
Imposta sull’utilizzazione di beni pubblici: effetti della mancata conversione del D.L. n. 388/1992 e chiarimenti applicativi
La circolare interviene sul quadro dell’imposta dovuta per l’utilizzazione di beni immobili pubblici, ricostruendo prima gli effetti della mancata conversione del D.L. n. 388/1992 e poi le principali modifiche introdotte dal D.L. n. 513/1992. Fornisce inoltre numerosi chiarimenti operativi su presupposto dell’imposta, base imponibile, adempimenti dichiarativi, casi di esclusione e fattispecie particolari.
Evoluzione normativa e conseguenze della mancata conversione del D.L. n. 388/1992
L’imposta era stata istituita dal d.lgs. 28 febbraio 1992, n. 263, con riferimento all’utilizzazione da parte di persone fisiche e giuridiche dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché delle Aziende Autonome Statali. Successivamente, con il D.L. 24 settembre 1992, n. 388, art. 8, il tributo era stato esteso anche ai beni del patrimonio disponibile dei medesimi enti.
La circolare chiarisce che la mancata conversione in legge del D.L. n. 388/1992 determina il venir meno dell’obbligo d’imposta per l’utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici indicati. In conseguenza di ciò:
- le disposizioni contenute nelle precedenti circolari n. 240 del 15 ottobre 1992 e n. 255 del 3 novembre 1992 devono considerarsi abrogate per tale specifico profilo;
- le strutture interessate, limitatamente a tale ambito, non devono presentare denunce né versare l’imposta;
- resta sospesa ogni decisione definitiva sul comportamento da adottare e sul trattamento delle somme già corrisposte, in attesa di istruzioni ulteriori e dell’eventuale reiterazione normativa.
Novità introdotte dal D.L. n. 513/1992
Il D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del medesimo giorno e in attesa di conversione, introduce all’art. 63 alcune rilevanti innovazioni.
In particolare, sono previsti:
- l’esonero dall’imposta per gli utilizzatori di beni pubblici tenuti al solo pagamento della TOSAP e non anche di un canone per il medesimo utilizzo;
- l’esonero dall’imposta quando il tributo non supera lire 5.000, restando comunque fermo l’obbligo di presentare la denuncia;
- un nuovo termine generale per la denuncia, da presentarsi almeno dieci giorni prima della scadenza del canone sul quale è dovuta l’imposta;
- l’applicazione dello stesso termine ai soggetti che ottengono la disponibilità del bene pubblico successivamente al 31 dicembre 1992;
- la possibilità di presentare entro il 31 marzo 1993 le denunce il cui termine ordinario scade anteriormente a tale data.
Presupposto oggettivo dell’imposta e fattispecie imponibili
La circolare ribadisce che l’oggetto dell’imposta è costituito esclusivamente dai beni immobili di appartenenza pubblica. Restano quindi fuori dal campo di applicazione del tributo l’utilizzazione di beni mobili e quella relativa a servizi.
Sono soggette al pagamento dell’imposta, tra le altre, le seguenti utilizzazioni:
- utilizzazioni a titolo oneroso di beni pubblici, anche in assenza di rinnovo contrattuale o di determinazione del canone, comprese le ipotesi di utilizzazione di fatto;
- concessioni di spazi acquei all’interno dei canali, quando venga corrisposta un’indennità di occupazione;
- occupazioni senza titolo di terreni demaniali soggetti ad uso civico, con base imponibile commisurata al valore corrente di mercato del bene, determinato dai competenti uffici tecnici;
- utilizzazione di aree pubbliche per la custodia di veicoli in sosta;
- canoni simbolici o ricognitori corrisposti in base a concessioni assentite dopo il 1980 e ancora in corso;
- posa di pali di sostegno su suolo pubblico per la cartellonistica pubblicitaria;
- impianti sportivi pubblici utilizzati da una pluralità di associazioni o società sportive in diverse fasce orarie;
- utilizzazioni a titolo di enfiteusi.
Per gli impianti sportivi utilizzati da più soggetti, è sufficiente la denuncia presentata da uno solo degli utilizzatori, con l’indicazione degli altri nel riquadro "Eventuali annotazioni" del quadro B, indicando anche il relativo codice fiscale; tutti gli utilizzatori restano comunque tenuti al versamento, calcolato sul canone corrisposto.
Ipotesi di non debenza e casi senza obbligo di denuncia
La circolare distingue alcune ipotesi in cui l’imposta non è dovuta e altre in cui manca anche l’obbligo di autodenuncia.
L’imposta non è dovuta:
- quando la legge non prevede alcun canone, come negli alloggi gratuiti di servizio;
- nelle concessioni in uso gratuito per finalità di istituto, come nel caso delle U.S.L.
In queste fattispecie, tuttavia, permane l’obbligo di autodenuncia.
Non sono soggette a imposta, e non comportano neppure l’obbligo di autodenuncia:
- l’occupazione di suolo pubblico per collocarvi sedie, fioriere o analoghi oggetti, se è corrisposta la sola TOSAP;
- gli attraversamenti sotterranei o sopraelevati, come tubazioni o cavi sotto il manto stradale, purché alla base non vi sia un atto di concessione con canone, poiché l’ente proprietario continua a utilizzare il bene;
- le strutture facilmente amovibili.
Base imponibile, canoni indicizzati e conguagli
La circolare integra le istruzioni precedenti sulla determinazione della base imponibile.
È precisato che:
- per i canoni indicizzati, gli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’anno si computano con il canone dell’annualità successiva se il pagamento dell’imposta avviene annualmente in unica soluzione;
- per il 1993 l’imposta va commisurata al canone relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 alla scadenza dell’atto;
- il medesimo criterio si applica alle fattispecie soggette a canone provvisorio all’inizio dell’anno e a determinazione definitiva in corso d’esercizio;
- per le concessioni e autorizzazioni a cavallo tra 1992 e 1993, il tributo è dovuto solo sulla parte di canone riferibile al 1993, in applicazione del principio di non retroattività della norma tributaria;
- in tali casi il pagamento deve essere effettuato entro gennaio 1993 se il canone è già determinato e corrisposto, oppure entro dicembre 1993 se il canone è ancora da determinare;
- nei casi di pagamento una tantum di canone capitalizzato per concessioni comunali, occorre ricavare dall’importo globale il canone annuo su cui commisurare l’imposta.
Per i canoni soggetti a conguaglio, il tributo si versa nella misura del 5% sull’ultimo canone, con annotazione "salvo conguaglio"; le somme successivamente versate a conguaglio devono essere incluse nella base imponibile del pagamento successivo.
Estremi catastali e indicazioni da riportare in denuncia
La circolare richiama l’esigenza di una puntuale indicazione dei riferimenti catastali nell’autodenuncia, indispensabili per identificare i beni utilizzati.
Se mancano l’atto di concessione o gli estremi catastali, questi devono essere richiesti all’ente proprietario; se la risposta non perviene tempestivamente, nel quadro B, sezione "Eventuali annotazioni", devono essere indicati gli estremi della richiesta, così da consentire all’ente proprietario di integrare la pratica.
In alcune ipotesi la compilazione può essere semplificata:
- per le pertinenze idrauliche prive di riferimenti catastali nell’atto concessorio, si può omettere l’indicazione degli estremi catastali;
- per l’utilizzazione di acque pubbliche, ove l’unità di misura è il modulo (100 l/s), nelle annotazioni del quadro B devono essere indicati i moduli assentiti, senza riportare superficie e vani.
Il testo riporta anche il caso delle concessioni relative a una pluralità di particelle fondiarie rilasciate con provvedimenti successivi a un unico soggetto, ma la formulazione del documento fornito risulta interrotta nel punto corrispondente e non consente di ricostruire ulteriori precisazioni.
Compilazione e presentazione del modello di autodenuncia
Per la compilazione del modello vengono fornite ulteriori istruzioni pratiche.
In particolare:
- la voce "determinazione" nella parte A del modello, sezione dedicata al titolo, deve intendersi riferita all’anno di competenza del canone;
- la denuncia può essere presentata anche per posta, incluse le utilizzazioni di beni dello Stato;
- se l’imposta è versata per l’utilizzazione di beni di proprietà di soggetti diversi dallo Stato, all’Ufficio del Registro deve essere esibita la quietanza attestante il pagamento del canone.
Contratti di locazione a titolo gratuito o di modica entità
La circolare chiarisce che, per i contratti di locazione a titolo gratuito o di modica entità, l’Amministrazione deve procedere alla valutazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6 del d.lg. 263/1992.
Ai fini dell’imposta, tali fattispecie sono assimilate all’utilizzazione senza titolo di cui all’art. 5, terzo comma, del decreto legislativo. Ne deriva che il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 1993.
Rinegoziazione e modifica del canone
Le istruzioni già impartite per i casi di rinegoziazione o modifica del canone restano ferme. La circolare precisa però che non rientrano nella disciplina della rinegoziazione:
- i canoni versati ai sensi della legge n. 698/1981 per le concessioni di alloggi;
- gli adeguamenti annuali previsti in materia di affitto di fondi rustici dalla legge sui patti agrari, in particolare l’art. 10 della legge n. 203/1982.
Per entrambe le fattispecie il tributo si applica con decorrenza 1 gennaio 1993.
Gestione della concessione da parte di un soggetto privato diverso dal concessionario
La circolare affronta infine il caso in cui il concessionario affidi la gestione del bene a un soggetto privato diverso da sé. La legge non disciplina espressamente la fattispecie, ma la Direzione Generale del Demanio ha ritenuto applicabile un criterio analogico, assimilando tale situazione a quella prevista dal comma primo dell’art. 2 del d.lg. 263/1992 e assoggettandola alla medesima disciplina.
Punti principali
Effetti della mancata conversione del D.L. n. 388/1992
Viene precisato che la mancata conversione del decreto-legge n. 388/1992 comporta il venir meno dell’obbligo dell’imposta per l’utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile degli enti pubblici indicati in premessa. Le disposizioni contenute nelle circolari precedenti devono intendersi abrogate per tale specifico ambito e, per ora, le strutture interessate non devono presentare alcuna denuncia né corrispondere alcuna imposta per tali utilizzazioni. Resta sospeso il comportamento definitivo da adottare e il trattamento delle somme eventualmente già versate, in attesa di ulteriori istruzioni e di chiarimenti sull’eventuale reiterazione della norma decaduta.
Innovazioni del D.L. n. 513/1992
L’articolo 63 del D.L. n. 513/1992 introduce due esclusioni dal pagamento dell’imposta: per gli utilizzatori di beni pubblici tenuti al solo pagamento della TOSAP e non anche di un canone, e quando l’importo del tributo non supera lire 5.000, fermo restando l’obbligo di denuncia. Sono inoltre fissati nuovi termini per la presentazione della denuncia: almeno dieci giorni prima della scadenza del canone su cui è dovuta l’imposta, termine valido anche per chi acquisisce la disponibilità del bene dopo il 31 dicembre 1992. Le denunce con scadenza anteriore al 31 marzo 1993 possono essere presentate fino a tale data.
Presupposto oggettivo e casi soggetti a imposta
L’imposta riguarda esclusivamente i beni immobili di appartenenza pubblica; sono quindi esclusi beni mobili e servizi. Sono soggette al tributo tutte le utilizzazioni a titolo oneroso di beni pubblici, anche di fatto e anche se il canone non sia ancora stato rinnovato o determinato, le concessioni di spazi acquei con indennità di occupazione, le occupazioni senza titolo di terreni demaniali soggetti ad uso civico, l’uso di aree pubbliche per la custodia di autovetture, i canoni simbolici o ricognitori su concessioni post-1980 ancora in corso, la posa di pali su suolo pubblico per cartellonistica pubblicitaria, l’utilizzo di impianti sportivi pubblici da parte di più associazioni in fasce orarie diverse, nonché le utilizzazioni a titolo di enfiteusi.
Ipotesi di non debenza e di esclusione dall’obbligo di denuncia
L’imposta non è dovuta quando la legge non prevede alcun canone, come nei casi di alloggi gratuiti di servizio, oppure nelle concessioni in uso gratuito per finalità di istituto; in tali casi permane comunque l’obbligo di autodenuncia. Non è dovuta nemmeno per l’occupazione di suolo pubblico con sedie, fioriere o simili, se è corrisposta la sola TOSAP, e in tal caso manca anche l’obbligo di autodenuncia. Analogamente, non è dovuta per attraversamenti sotterranei o sopraelevati, purché non vi sia un atto concessorio con canone, né per strutture facilmente amovibili, per le quali non sussiste neppure l’obbligo di autodenuncia.
Base imponibile, canoni indicizzati, conguagli e casi particolari
Per i canoni indicizzati, gli aggiornamenti intervenuti nel corso dell’anno si computano con il canone dell’annualità successiva se il tributo è pagato in unica soluzione annuale. Per il 1993 l’imposta si commisura al canone relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 alla scadenza dell’atto; lo stesso criterio vale per i canoni provvisori determinati a inizio anno e definiti in corso d’esercizio. Per le concessioni e autorizzazioni a cavallo tra 1992 e 1993, il tributo è dovuto solo sulla quota di canone riferibile al 1993, in base al principio di irretroattività, con pagamento entro gennaio 1993 se il canone è già determinato e versato, oppure entro dicembre 1993 se è ancora da determinare. Nei casi di canone capitalizzato una tantum per concessioni comunali, occorre ricavare il canone annuo dall’importo complessivo. Se il canone è soggetto a conguaglio, l’imposta si versa nella misura del 5% sull’ultimo canone, con l’annotazione "salvo conguaglio", e le somme a conguaglio entrano poi nella base imponibile del pagamento successivo.
Estremi catastali e casi di compilazione semplificata
Nell’autodenuncia devono essere indicati con cura i riferimenti catastali per individuare i beni oggetto di utilizzazione. Se mancano l’atto di concessione o gli estremi catastali, questi devono essere richiesti all’ente proprietario; in caso di mancato riscontro tempestivo, nel quadro B, sezione "Eventuali annotazioni", vanno indicati gli estremi della richiesta. Per concessioni relative a più particelle fondiarie, anche situate nel medesimo Comune, rilasciate allo stesso soggetto con provvedimenti successivi, il testo fornito si interrompe nel punto in cui dovrebbe proseguire la precisazione. Per le pertinenze idrauliche senza riferimenti catastali nell’atto concessorio, si può omettere l’indicazione degli estremi catastali. Per l’utilizzazione di acque pubbliche, dove l’unità di misura è il modulo (100 l/s), nelle annotazioni del quadro B vanno indicati i moduli assentiti, senza riportare superficie e vani.
Compilazione e presentazione del modello di autodenuncia
La voce "determinazione" nella parte A del modello di denuncia, sezione relativa al titolo, deve intendersi riferita all’anno di competenza del canone. La denuncia può essere inviata anche per posta, comprese le utilizzazioni di beni dello Stato. Se l’imposta è versata per l’utilizzazione di beni di proprietà di soggetti diversi dallo Stato, è obbligatoria l’esibizione all’Ufficio del Registro della quietanza che attesti l’avvenuto pagamento del canone.
Contratti di locazione a titolo gratuito o di modica entità
Per tali contratti l’Amministrazione deve procedere, ai sensi dell’art. 6 del d.lg. 263/1992, alla valutazione del valore di mercato. Ai fini dell’imposta, questa fattispecie è assimilata all’utilizzazione senza titolo prevista dall’art. 5, terzo comma, del decreto legislativo e il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 1993.
Rinegoziazione e modifica del canone
Le regole già impartite per i casi di rinegoziazione o modifica del canone restano ferme. La circolare precisa solo che non rientrano in tale disciplina i canoni versati ai sensi della legge n. 698/1981 per le concessioni di alloggi e gli adeguamenti annuali previsti in materia di affitto di fondi rustici dalla legge sui patti agrari (art. 10 della legge n. 203/1982). Entrambe le fattispecie sono soggette al tributo con decorrenza 1 gennaio 1993.
Gestione della concessione da parte di soggetto privato diverso dal concessionario
L’affidamento della gestione del bene da parte del concessionario a un diverso soggetto privato non è disciplinato espressamente dalla legge. La circolare richiama l’interpretazione ministeriale che applica in via analogica la disciplina prevista dal comma primo dell’art. 2 del d.lg. 263/1992, assoggettando tale situazione alla medesima disciplina prevista per il caso richiamato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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