Circolare numero 18 del 25-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma l'attualità delle disposizioni contributive già illustrate con la precedente circolare n. 260/1992, a seguito della reiterazione del D.L. n. 398/1992 nel D.L. n. 478/1992. Vengono forniti chiarimenti su ambito soggettivo e territoriale delle imprese ammesse alla CIGS, sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e sulla cessazione di alcuni contributi (mobilità e Gescal) dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993. Inoltre, si segnala la pubblicazione del D.L. n. 1/1993 sul fondo per l'incremento e il sostegno dell'occupazione, precisando che le norme sulla CIGS entreranno in vigore solo con la legge di conversione e che per le agevolazioni contributive occorrono decreti ministeriali attuativi.
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e fondo per l'incremento dell'occupazione
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e misure per l'occupazione
La circolare interviene per confermare, a seguito della reiterazione normativa, la perdurante applicabilità delle disposizioni con riflessi contributivi già illustrate nella circolare n. 260 del 12 novembre 1992, e per fornire alcuni chiarimenti operativi. Viene inoltre richiamato il successivo D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, sul fondo per l'incremento e il sostegno dell'occupazione, per il quale sono tuttavia rinviate istruzioni applicative.
Reiterazione del D.L. 398/1992 nel D.L. 478/1992
La Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992 ha pubblicato il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, che ha reiterato il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, decaduto per mancata conversione in legge. Il decreto reiterato ripropone, per la parte di interesse contributivo, le medesime disposizioni già contenute nel decreto decaduto. La circolare conferma quindi l'attualità delle indicazioni fornite in precedenza con la circolare n. 260/1992.
Ambito di applicazione della disciplina di intervento straordinario
La prima precisazione riguarda la riduzione del requisito occupazionale prevista dall'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992, ora D.L. n. 478/1992. Tale previsione non amplia in generale la platea delle imprese ammesse alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, ma si limita a ridurre, in alcune zone economico-territoriali, il requisito occupazionale richiesto alle aziende industriali dall'art. 1, primo comma, della legge n. 223/1991.
La circolare chiarisce inoltre che restano escluse le imprese già escluse dall'art. 3 del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869 e successive modifiche e integrazioni, come già precisato nelle circolari n. 19 del 25 gennaio 1991 e n. 211 del 9 agosto 1991.
Requisito territoriale delle imprese beneficiarie
Per accedere alla disciplina in esame, le imprese devono essere costituite e operanti nelle zone economico-territoriali individuate dalla norma. In concreto, devono avere sede legale e svolgere l'attività nelle medesime aree.
È quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 1, secondo comma, alle imprese che abbiano soltanto un cantiere o una struttura produttiva collocati nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2, nonché nelle aree disciplinate dal Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR n. 218/1978, qualora la sede legale non sia situata nelle aree medesime.
Agevolazioni contributive sulle assunzioni
Diverso è il regime delle agevolazioni contributive previste dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/1992, reiterato dal D.L. n. 478/1992. Tali benefici, già illustrati al punto 6 della circolare n. 260/1992, spettano ai datori di lavoro che effettuino assunzioni sull'intero territorio nazionale, sempre che sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.
La circolare precisa espressamente che queste agevolazioni non sono limitate ai soli datori di lavoro delle zone economico-territoriali indicate dall'art. 1, secondo comma.
Cessazione del contributo transitorio di mobilità e riflessi sul Gescal
La circolare richiama poi la cessazione, con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992, del contributo transitorio di mobilità previsto dall'art. 7, comma 11, della legge n. 223/1991, dovuto dai datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa sulla CIGS.
Poiché tale contributo comportava, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, l'esonero dal versamento della quota datoriale del contributo Gescal, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 tale quota deve essere versata nella misura intera.
Proroga del contributo Gescal e adempimenti nel DM 10/2
L'obbligo del contributo Gescal, anch'esso scaduto con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992, è stato prorogato fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995 dall'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
Di conseguenza, nelle denunce mensili mod. DM 10/2, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993, non deve più essere utilizzato il codice "P530", che era stato previsto per il versamento del contributo Gescal in misura ridotta.
D.L. 5 gennaio 1993, n. 1 e rinvio di istruzioni
Da ultimo, la circolare segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 004 del 7 gennaio 1993 del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, recante "Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione". Il decreto contiene disposizioni sia in materia di cassa integrazione straordinaria sia di agevolazioni contributive.
Le norme sulla cassa integrazione straordinaria entreranno in vigore solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; le norme sulle agevolazioni contributive, invece, richiedono appositi decreti ministeriali. Per tali motivi l'Istituto si riserva di impartire successive istruzioni.
Punti principali
Reiterazione del D.L. 398/1992 e chiarimenti sulla CIGS
Il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478 ha reiterato il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, decaduto per mancata conversione, riproponendone le norme con riflessi contributivi. La circolare conferma quindi la validità delle indicazioni già fornite con la circolare n. 260 del 12 novembre 1992 e precisa che la riduzione del requisito occupazionale vale solo per le aziende industriali che rientrano nella disciplina della CIGS nelle zone economico-territoriali previste dalla norma, senza estendere l'ambito alle imprese già escluse dall'art. 3 del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869.
Ambito territoriale e soggetti ammessi
Le imprese interessate devono essere costituite e operanti nelle zone economico-territoriali individuate dalla legge, con sede legale e attività svolta in tali zone. Non è sufficiente avere un cantiere o una struttura produttiva ubicati nelle aree di declino industriale dell'obiettivo 2 o nelle aree del Testo Unico per il Mezzogiorno (DPR n. 218/1978) se la sede legale non è collocata nelle medesime aree.
Agevolazioni contributive per le assunzioni
Le agevolazioni contributive previste dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/1992, poi reiterato dal D.L. n. 478/1992, spettano ai datori di lavoro che effettuano assunzioni su tutto il territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Tali benefici non sono quindi limitati ai datori di lavoro operanti nelle zone economico-territoriali richiamate dall'art. 1, secondo comma.
Cessazione del contributo transitorio di mobilità e del codice DM10
È scaduto con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992 il contributo transitorio di mobilità previsto dall'art. 7, comma 11, della legge n. 223/1991, a carico dei datori di lavoro (con esclusione degli edili) rientranti nel campo della CIGS. Poiché tale contributo esonerava dal versamento della quota datoriale del contributo Gescal, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 la quota Gescal deve essere versata per intero. Di conseguenza, nelle denunce mensili mod. DM 10/2 non deve più essere utilizzato il codice "P530" previsto per il versamento del Gescal in misura ridotta.
Proroga del contributo Gescal
L'obbligo del contributo Gescal, anch'esso scaduto con il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992, è stato prorogato fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995 dall'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. La proroga comporta la prosecuzione del prelievo secondo le modalità ordinarie, senza più applicazione della riduzione collegata al contributo transitorio di mobilità.
Decreto-Legge 5 gennaio 1993, n. 1 e riserva di istruzioni
La circolare segnala la pubblicazione del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, recante il "Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione". Le norme in materia di cassa integrazione straordinaria entreranno in vigore solo dalla legge di conversione, mentre quelle sulle agevolazioni contributive richiedono l'emanazione di appositi decreti ministeriali; pertanto l'Istituto si riserva successive istruzioni.
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