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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08666/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sorto per stabilire quale organo fosse competente a decidere sull'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (opposizione all'esclusione dal passivo) proposta da creditori non ammessi nella verifica dei crediti svolta nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di sequestro e confisca penale. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande di ammissione dei crediti e poi declinato la competenza a favore del Tribunale (giudice del riesame); il Tribunale del riesame aveva a sua volta declinato la competenza ritenendo competente il G.I.P. che aveva disposto la confisca, determinando una situazione di stasi processuale e il conflitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emanato il provvedimento impugnato (cioè il giudice che ha emesso il decreto di sequestro e, se la confisca è stata disposta in sede di giudizio, il giudice che ha pronunciato la confisca). In sostanza la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, anche in caso di sequestro penale finalizzato alla confisca e di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011, l'opposizione ex art. 59, comma 6, va decisa dal giudice che ha conosciuto della confisca (con applicazione delle regole di competenza in relazione al rito adottato), e non dal solo Tribunale del riesame chiamato a vagliare misure cautelari; la tesi opposta (attribuire la competenza al Tribunale del riesame per garantire la collegialità) è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen. (conflitto di competenza)

    Norma invocata per la disciplina della risoluzione del conflitto negativo di competenza tra giudici

  • art. 321, comma 2 e art. 322-ter c.p.p.; art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamate come basi normative relative al sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei procedimenti penali

  • art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

    Attribuisce al giudice che ha emesso il decreto di sequestro (o, per organi collegiali, al giudice delegato) i compiti del giudice delegato nell'ambito della procedura concernente beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria

  • art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione

    Prevede la modalità e la competenza per l'opposizione nella materia della prevenzione; la Corte interpreta la disposizione alla luce della sua collocazione nel titolo IV e della disciplina di raccordo prevista dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., estendendo la logica anche ai sequestri/confische penali

  • art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.

    "ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art.240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"

    Collega la disciplina del d.lgs. 159/2011 (misure patrimoniali di prevenzione) ai casi particolari di sequestro/confisca penale, giustificando l'applicazione delle disposizioni sul riparto di competenze

  • art. 34, comma 2-bis, c.p.p.

    Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare

    Assicura, in molti casi, che il giudice che ha esercitato funzioni di GIP non decida anche l'udienza preliminare/decisione di merito, contribuendo a garantire che l'opposizione sia decisa da un giudice diverso quando il GIP ha già avuto ruoli decisionali

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Riferimento alla collocazione temporale dell'udienza di verifica dei crediti dopo la definizione del giudizio di primo grado, utilizzato per valutare la coerenza dell'attribuzione della competenza

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025; Sez. 1, n. 31830 del 12/07/2021; Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021

    Orientamenti recenti della Prima Sezione che sostengono la competenza del giudice che ha disposto la confisca a decidere sull'opposizione ex art. 59, comma 6

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7064 del 12/01/2021 (Scialla); Sez. 2, n. 7879 del 30/01/2020 (Do Value); Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)

    Decisioni che hanno sostenuto l'attribuzione della competenza al Tribunale del riesame (o che hanno indicato l'appello al tribunale del riesame come rimedio generale per provvedimenti diversi da quelli impositivi), citate e discusse ma ritenute non decisive per la soluzione assunta dalla Corte in questo caso

Massime di principio

  • In caso di sequestro penale finalizzato alla confisca e di verifica dei crediti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 è, di regola, di competenza del giudice che ha disposto la confisca (GIP o, se la confisca è pronunciata in sede di giudizio, il giudice che ha deciso la confisca), in coerenza con art. 104-bis disp. att. c.p.p.
  • La competenza non si risolve automaticamente a favore del Tribunale del riesame: quest'ultimo è organismo tipico di controllo sulle misure cautelari, ma non è in via generale destinatario dell'opposizione alla verifica dei crediti derivante da confisca penale
  • Quando il decreto di sequestro è stato emesso da organo collegiale, i compiti possono ricadere sul giudice delegato o su componenti del collegio; è possibile che lo stesso magistrato abbia svolto funzioni nelle diverse fasi, fatto non necessariamente incompatibile con la legittimità della competenza
  • Per evitare stasi processuali, verificare sempre quale soggetto abbia emesso il decreto di sequestro/confisca e il rito con cui la confisca è stata pronunciata, perché da ciò dipende l'individuazione del giudice competente per l'opposizione
  • In casi concreti, valutare l'eventuale applicazione di misure organizzative (trasmissione atti, nomina giudice delegato, ecc.) per preservare l'effettiva possibilità di revisione dell'esclusione dal passivo senza ledere la terzietà del giudicante
  • Controllare i termini perentori previsti dalla normativa sulla verifica dei crediti e rispettare le previsioni del d.lgs. 159/2011 e delle disposizioni di raccordo (art. 104-bis disp. att. c.p.p.) quando si propone l'opposizione

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