Cassazione Penale, Sentenza n. 5555/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere, deducendo principalmente violazione dell'art. 302 c.p.p. per l'omesso esperimento dell'interrogatorio di garanzia. La doglianza si fondava su dichiarazioni sopravvenute rese da Oxana Verman (31.1.2017) dopo la declaratoria di incompetenza del primo G.I.P., che avrebbero introdotto "fatti nuovi" e nuovi indizi a carico di Giuseppe Grillo (identificazione del ristorante di San Calogero come luogo di pianificazione, collaborazione con Salvatore Pititto, riconoscimento fotografico di Pasquale, Antonio e Giuseppe Grillo e specificazione di taluni reati), tali da rendere necessario un nuovo interrogatorio di garanzia prima della riedizione della misura dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che le dichiarazioni della Verman fossero meramente confermative del compendio indiziario preesistente e non costituissero "fatti nuovi" idonei a modificare sostanzialmente la configurazione dei fatti al punto da imporre il nuovo interrogatorio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice che riede la misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p. non è necessariamente tenuto a ripetere l'interrogatorio di garanzia se non emergono nuovi elementi che incidano significativamente sull'impianto indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti quale capo di imputazione a carico dell'imputato; citata come reato oggetto della misura cautelare.
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla riedizione della misura da parte del giudice competente: il richiamo formale opera entro il sistema delle norme procedurali che regolano la convalida/riedizione della misura e, secondo la Corte, non implica di per sé l'obbligo di un nuovo interrogatorio di garanzia salvo emergenza di fatti nuovi.
art. 302 cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente come norma violata per omissione dell'interrogatorio di garanzia; la Corte ha ritenuto che l'art. 302 non trova applicazione quando le dichiarazioni sopravvenute non introducono nuovi fatti tali da modificare l'ordinanza originaria.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma sull'interrogatorio di garanzia; la Corte osserva che la legge designa a svolgerlo il giudice che ha disposto la misura e che l'art. 27 richiama l'art. 292 ma non espressamente l'art. 294, sostenendo l'idea che l'interrogatorio non debba sempre essere ripetuto alla riedizione della misura.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato dall'art. 27 c.p.p.; inserito nel ragionamento della Corte per spiegare il quadro normativo relativo alla riedizione delle misure cautelari.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n. 39618 del 2001
Sez. U. n. 39618 del 2001
Orientamento richiamato che stabilisce che non è necessario un nuovo interrogatorio alla riedizione della misura in assenza di fatti nuovi, nuovi indizi o esigenze cautelari; consolida il principio applicato nel caso.
Giurisprudenza: Cass. n. 2715 del 8/11/2017
Cass. n. 2715/2017, 8/11/2017
Pronuncia richiamata dalla ordinanza impugnata (nel procedimento relativo a Fortunato Loschiavo) quale precedente che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile anche alla posizione del ricorrente: conferma che dichiarazioni meramente confermative non integrano "fatti nuovi".
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 13251 del 22/01/2004
Sez. 4, Sent. n. 13251/2004
Ulteriore precedente citato per affermare che dichiarazioni rese da altri soggetti, quando confermative del quadro indiziario già delineato, non modificano l'essenza dell'ordinanza cautelare e pertanto non impongono un nuovo interrogatorio.
Massime di principio
- Per essere considerati "fatti nuovi" che impongono un nuovo interrogatorio di garanzia occorre che gli elementi sopravvenuti incidano in modo significativo sulla configurazione dei fatti originari, introducendo episodi o circostanze diversi o ulteriori rispetto alla precedente ordinanza.
- Dichiarazioni di terzi che si limitano a confermare un quadro indiziario già delineato non costituiscono, di regola, novità tali da azzerare l'efficacia dell'interrogatorio di garanzia già svolto.
- Il giudice che riede o convalida nuovamente la misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p. non è automaticamente obbligato a ripetere l'interrogatorio di garanzia; bisogna valutare caso per caso l'effettiva novità e rilevanza degli elementi sopravvenuti.
- La difesa che contesta la mancata ripetizione dell'interrogatorio deve specificare e documentare in modo puntuale in che cosa consista la "novità" e in che modo essa incida materialmente sulle imputazioni, non può limitarsi a censure generiche.
- Prima di sollevare l'eccezione della carenza dell'interrogatorio, è utile verificare se le dichiarazioni sopravvenute siano state effettivamente trasmesse al giudice competente e se le stesse contengano nuovi elementi probatori non meramente confermativi.
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