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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19635/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) inflitta con giudizio abbreviato per partecipazione ad associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata all'evasione delle accise e per la sottrazione al pagamento di accise su 19.000 litri di gasolio. Denuncia: errata applicazione dell'art. 416 c.p. per assenza di prova della partecipazione all'associazione (contestata la valutazione delle intercettazioni, che proverebbero solo contatti e non adesione consapevole al sodalizio); vizio motivazionale relativo all'uso di termini plurali come "fratelli" o "Montella" (che, secondo il ricorrente, indicano la società "Fratelli Montella" e non la sua adesione); e motivazione insufficiente con riferimento a conversazioni del fratello Enrico non riferite al reato-fine.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso richiede una rivalutazione di fatto e delle intercettazioni senza dedurre il travisamento della prova; in sede di Cassazione non è ammessa una valutazione diretta della prova di merito se non nei casi di manifesta illogicità o di travisamento. I profili dedotti dal ricorrente attengono alla valutazione delle prove e all'interpretazione delle intercettazioni, questioni di fatto riservate al giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Norma sostanziale contestata dal ricorrente; la Corte osserva che l'eventuale errata applicazione della norma non può essere accertata dalla Cassazione mediante rinnovata valutazione delle prove di merito senza deduzione di travisamento.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    Limita il sindacato di legittimità alla lettura del testo del provvedimento impugnato; la Corte ricorda che il controllo sulla motivazione in Cassazione è circoscritto e non consente una riconsiderazione integrale delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ordine delle spese e per il possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e la colpa del ricorrente non possa escludersi.

  • Norme relative ai reati ascritti (artt. 81, 110 cod. pen.; legge n. 146/2006; d.lgs. n. 504/1995)

    artt. 81, cpv., cod. pen.; 110 cod. pen.; art. 3 legge n. 146/2006; art. 40 e 49 d.lgs. n. 504/1995

    Richiamate nella rubrica dei capi di imputazione come norme che disciplinano la partecipazione a reato continuato/associativo e il reato-fine (evasione accise). La Corte non entra nel merito della loro applicazione concreta perché il ricorso non è ammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito: non si può chiedere la rivalutazione delle prove (intercettazioni, ruoli, contatti) a meno che non sia dedotto e dimostrato un travisamento della prova.
  • Per censurare la valutazione delle intercettazioni bisogna dimostrare che il giudice di merito ha riportato un contenuto delle conversazioni difforme dalla prova processuale (travisamento) o che la motivazione sia manifestamente illogica "ictu oculi".
  • L'impugnazione per "erronea applicazione" di una norma sostanziale non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione fattuale: deve evidenziare un errore di diritto o un vizio della motivazione manifesto e rilevante.
  • Il riferimento a espressioni generiche (es. "fratelli", nome collettivo o ragione sociale) non determina automaticamente responsabilità penale: la loro valutazione è questione di fatto e compete al giudice di merito, che deve essere criticata in Cassazione solo con argomentazioni sull'illogicità manifesta o sul travisamento.
  • Un ricorso ritenuto generico o volto a ottenere una diversa valutazione delle prove può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.

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