Cassazione Penale, Sentenza n. 19635/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) inflitta con giudizio abbreviato per partecipazione ad associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata all'evasione delle accise e per la sottrazione al pagamento di accise su 19.000 litri di gasolio. Denuncia: errata applicazione dell'art. 416 c.p. per assenza di prova della partecipazione all'associazione (contestata la valutazione delle intercettazioni, che proverebbero solo contatti e non adesione consapevole al sodalizio); vizio motivazionale relativo all'uso di termini plurali come "fratelli" o "Montella" (che, secondo il ricorrente, indicano la società "Fratelli Montella" e non la sua adesione); e motivazione insufficiente con riferimento a conversazioni del fratello Enrico non riferite al reato-fine.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso richiede una rivalutazione di fatto e delle intercettazioni senza dedurre il travisamento della prova; in sede di Cassazione non è ammessa una valutazione diretta della prova di merito se non nei casi di manifesta illogicità o di travisamento. I profili dedotti dal ricorrente attengono alla valutazione delle prove e all'interpretazione delle intercettazioni, questioni di fatto riservate al giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Norma sostanziale contestata dal ricorrente; la Corte osserva che l'eventuale errata applicazione della norma non può essere accertata dalla Cassazione mediante rinnovata valutazione delle prove di merito senza deduzione di travisamento.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Limita il sindacato di legittimità alla lettura del testo del provvedimento impugnato; la Corte ricorda che il controllo sulla motivazione in Cassazione è circoscritto e non consente una riconsiderazione integrale delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'ordine delle spese e per il possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e la colpa del ricorrente non possa escludersi.
Norme relative ai reati ascritti (artt. 81, 110 cod. pen.; legge n. 146/2006; d.lgs. n. 504/1995)
artt. 81, cpv., cod. pen.; 110 cod. pen.; art. 3 legge n. 146/2006; art. 40 e 49 d.lgs. n. 504/1995
Richiamate nella rubrica dei capi di imputazione come norme che disciplinano la partecipazione a reato continuato/associativo e il reato-fine (evasione accise). La Corte non entra nel merito della loro applicazione concreta perché il ricorso non è ammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito: non si può chiedere la rivalutazione delle prove (intercettazioni, ruoli, contatti) a meno che non sia dedotto e dimostrato un travisamento della prova.
- Per censurare la valutazione delle intercettazioni bisogna dimostrare che il giudice di merito ha riportato un contenuto delle conversazioni difforme dalla prova processuale (travisamento) o che la motivazione sia manifestamente illogica "ictu oculi".
- L'impugnazione per "erronea applicazione" di una norma sostanziale non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione fattuale: deve evidenziare un errore di diritto o un vizio della motivazione manifesto e rilevante.
- Il riferimento a espressioni generiche (es. "fratelli", nome collettivo o ragione sociale) non determina automaticamente responsabilità penale: la loro valutazione è questione di fatto e compete al giudice di merito, che deve essere criticata in Cassazione solo con argomentazioni sull'illogicità manifesta o sul travisamento.
- Un ricorso ritenuto generico o volto a ottenere una diversa valutazione delle prove può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende.
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