Cassazione Penale, Ordinanza n. 32002/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Con tre motivi strettamente connessi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la sua situazione e avrebbe trascurato elementi favorevoli. La Corte rileva però che le censure non si confrontano con le ragioni decisive della decisione impugnata e si risolvono in argomentazioni alternative. Viene inoltre evidenziato che, in relazione al titolo di reato ostativo per cui il ricorrente era stato condannato, la richiesta di misura alternativa poteva essere esaminata solo previa dimostrazione del venir meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e dell'avvio di condotte riparatorie; tuttavia il ricorrente non ha fornito elementi idonei né a provare l'adempimento delle obbligazioni civili o riparatorie, né l'assoluta impossibilità di provvedervi, né alcun concreto contributo all'individuazione dei correi. La Corte richiama anche un precedente di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. 286/1998
È il titolo di reato per il quale il ricorrente risulta condannato e che viene qualificato come reato ostativo di prima fascia.
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
Per i condannati per reati ostativi che non abbiano collaborato con la giustizia, la misura alternativa può essere valutata solo se si accerta il venir meno di ogni legame con la criminalità organizzata e l'avvio di attività riparatorie; inoltre devono essere dimostrati l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi riparatori, oppure la loro assoluta impossibilità.
art. 26 luglio 1975, n. 354
È la legge sull'ordinamento penitenziario richiamata come base normativa delle misure alternative e del regime ostativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego o l'inammissibilità di una misura alternativa è inammissibile quando le censure non si misurano con la ratio decidendi e si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti e delle risultanze processuali.
- Per i condannati per reati ostativi che non abbiano collaborato con la giustizia, l'accesso alle misure alternative richiede la prova positiva del venir meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e dell'avvio di concrete iniziative riparatorie.
- L'assenza di collaborazione non può essere surrogata da un generico comportamento collaborativo apprezzato in sede di cognizione per le attenuanti generiche, se permane l'accertamento di un ruolo in un'organizzazione criminale.
- Ai fini dell'art. 4-bis ord. pen., il condannato deve dimostrare almeno l'adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie, oppure l'assoluta impossibilità di adempiere, anche quando la persona offesa non abbia attivato iniziative risarcitorie.
- Se manca la prova di tali presupposti minimi, resta preclusa ogni ulteriore valutazione sulla condotta intramuraria e sugli altri indici di ravvedimento o affidabilità sociale.
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