Cassazione Penale, Sentenza n. 7696/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 19/01/2023 che disponeva la confisca, disponendo la restituzione del fucile in sequestro (fatti salvi i provvedimenti dell'autorità amministrativa). La cancelleria è stata incaricata di comunicare immediatamente al Procuratore generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la confisca di un fucile sequestrato nonostante l'assoluzione dell'imputata; si deduceva violazione degli artt. 6 L. 22/05/1975 n.152 e 240, comma 2 c.p., perché la confisca non sarebbe applicabile in presenza di un'assoluzione, indipendentemente dalla formula assolutoria
Norme richiamate
Legge 22 maggio 1975, n.152, art.6
La confisca prevista dall'art.6 è norma centrale per le armi; tuttavia la Corte richiama il proprio e consolidato indirizzo concordando che la confisca non può essere disposta quando sussiste un'accertata inesistenza del reato o quando la detenzione è autorizzabile e l'indagato è estraneo al reato (quindi l'obbligatorietà ha limiti pratici).
Codice penale, art.240, comma 2
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle formule di assoluzione; la pronuncia valorizza la distinzione tra diverse situazioni di proscioglimento ai fini dell'applicabilità della confisca.
Legge 18 giugno 1931, R.D. n.773, artt.38 e 221
Articoli richiamati nella sentenza di merito per descrivere i profili materiali del fatto; la Corte di legittimità prende atto che, benché la sentenza di primo grado avesse rilevato elementi materiali, l'assoluzione ha avuto ad oggetto la mancanza dell'elemento soggettivo o l'inesistenza del fatto.
R.D. 16 maggio 1940, n.635, art.58
Richiamato nella sentenza di merito come norma riferita al fatto materiale; non incide sul principio espresso in Cassazione sulla necessità dell'accertamento del reato per disposizione di confisca.
Legge 18 aprile 1975, n.110 (I. 110/1975), art.20-bis, comma 2
Norma richiamata nella vicenda di merito per il reato di omessa diligente custodia; la decisione di Cassazione tiene conto che l'assoluzione per insussistenza del fatto o per mancanza dell'elemento soggettivo impedisce l'automatica permanenza della confisca.
Codice di procedura penale, art.626
Citato quale norma procedurale per la comunicazione al Procuratore generale della decisione di annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art.6 L. 22/05/1975 n.152 non è opponibile automaticamente in ogni ipotesi di assoluzione: se l'assoluzione equivale a accertamento dell'inesistenza del fatto o alla mancanza dell'elemento soggettivo tale accertamento impedisce la misura patrimoniale della confisca
- Quando la detenzione dell'arma risulterebbe comunque autorizzabile dalla competente autorità di pubblica sicurezza e l'indagato/imputato è ritenuto estraneo al reato (es. archiviazione per infondatezza della notitia criminis), la confisca non deve essere disposta
- La formula assolutoria è rilevante: non tutte le assoluzioni hanno lo stesso effetto rispetto alla confisca; occorre valutare il motivo dell'assoluzione (merito/insussistenza del fatto/mancanza dell'elemento soggettivo) per decidere sulla confisca
- Anche se la confisca può avere finalità preventive, il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza del presupposto penale che la legittima; se questo viene meno, la restituzione dell'arma può essere disposta, pur salvaguardando eventuali provvedimenti amministrativi
- In situazioni analoghe è necessario controllare sia la qualificazione giuridica della pronuncia di merito sia la possibilità di autorizzazione amministrativa della detenzione dell'arma prima di confermare una confisca
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