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Sentenza

Sentenza n. 1659/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.03.2025.

Giustizia amministrativa202506673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 477/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva il 19 marzo 2025. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, disponendo l'erogazione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità e il pagamento di 276,45 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione e l'inerzia del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve concretamente attribuire alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, nonostante la costituzione solo formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore, mediante il pagamento di quanto dovuto. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della competente direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza civile azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il decorso del termine consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce nei confronti di una pubblica amministrazione il diritto a una prestazione o a un'utilità concreta ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'obbligo conformativo consiste nell'attribuire concretamente al privato il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile, senza riesaminare il rapporto definito dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza civile sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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