Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, in qualità di erede di un soggetto deceduto già titolare di redditi da lavoro dipendente, aveva chiesto il rimborso del 90% dell’IRPEF asseritamente versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, invocando l’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, in relazione ai benefici previsti per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva proposto ricorso avverso il diniego tacito e la CTP aveva accolto la domanda. L’Ufficio aveva appellato deducendo: la mancata prova della presentazione dell’istanza di rimborso e quindi l’inammissibilità per difetto di tempestività; la carenza di indicazione dei dati identificativi del richiedente e quindi il difetto di legittimazione attiva; nel merito, la mancata prova del versamento delle imposte chieste a rimborso e, inoltre, l’asserita non spettanza del rimborso ai sostituiti d’imposta, poiché non tenuti al versamento diretto delle ritenute. La CTR rigettava l’appello ritenendo provata la tempestiva presentazione dell’istanza e infondata la tesi sulla non spettanza del rimborso al sostituito, affermando che i veri contribuenti fossero i sostituiti d’imposta. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla mancata prova dei versamenti, e la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza prova documentale del pagamento, ritenendo sufficiente la mancata contestazione dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi, osservando che, nelle controversie di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio, compreso il pagamento delle imposte di cui si chiede il rimborso. Inoltre, ha rilevato che il principio di non contestazione non può operare per superare la mancata prova del fatto costitutivo quando l’Amministrazione neghi in radice l’esistenza del credito. Quanto al vizio di omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato solo la tempestività dell’istanza e la legittimazione attiva, senza affrontare il tema della prova del versamento e quindi la fondatezza della domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su un capo di domanda o su una specifica istanza con contenuto concreto.
art. 2697 c.c.
nelle domande di rimborso l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto grava sul contribuente, che è attore in senso sostanziale.
art. 360 c.p.c.
vengono richiamati i motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
norma invocata dal contribuente quale base del chiesto rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza in favore dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto un rimborso fiscale, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale e deve quindi provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio, inclusa l’effettiva esecuzione dei versamenti di cui chiede la restituzione.
- Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non consente di riconoscere il credito quando l’Amministrazione neghi in radice l’esistenza del diritto; esso può rilevare solo rispetto a fatti compatibili con l’an debeatur e non può sostituire la prova del fatto costitutivo.
- Ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito non si pronunci su uno specifico capo di domanda o su una specifica questione decisiva, limitandosi ad affrontare profili diversi o preliminari.
- In caso di domanda di rimborso, la verifica della tempestiva presentazione dell’istanza e della legittimazione del richiedente non esaurisce il thema decidendum se restano inevase le doglianze sull’an debeatur e sulla prova del credito.
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