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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26837/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 494 c.p. e vizio di motivazione rispetto alla prova della responsabilità, sostenendo che la condanna poggerebbe esclusivamente sulle dichiarazioni del danneggiato Sandro Franchini e che mancava un riscontro obiettivo (la presunta falsità della firma non sarebbe stata tecnicamente accertata; i dati GPS rilevati erano opinabili e limitati alla mattinata del 22/05/2020 mentre il passaggio risultava nel pomeriggio; il certificato medico era prodotto solo in appello e non univoco); la difesa ha inoltre prodotto documenti volti a dimostrare un possibile ripensamento di Franchini che, a suo avviso, non sono stati adeguatamente valutati. (2) deduzione analoga sul vizio di motivazione e sulla necessità di riscontro obiettivo delle dichiarazioni. (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della mancata esplicitazione delle ragioni del rigetto.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Marzia Albuzzi per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), ritenendo corretto l'orientamento del giudice del merito che ha valorizzato elementi documentali e dichiarativi contrari alla versione difensiva (rilievi GPS, certificato medico, messaggi WhatsApp e dichiarazioni di terzi). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivi a favore dell'imputata e avendo la condotta una particolare gravità essendo posta nell'ambito di un'attività con rilevanza pubblicistica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. (falsità ideologica in atto pubblico)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato quando il titolare dello "sportello telematico dell'automobilista" attesta falsamente l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza; l'imputazione riguardava l'attestazione mendace dell'apposizione della firma, non la materiale contraffazione della firma.

  • art. 494 cod. pen.

    Il richiamo all'art. 494 è considerato formale ed eccentrico: il reato di cui al capo A era stato assorbito in quello di cui all'art. 479 c.p., e i motivi prospettati configuravano una critica alla valutazione delle prove più che una concreta violazione della norma.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha riaffermato che la concessione delle attenuanti generiche non è automatica; richiede elementi positivi a favore dell'imputato e la motivazione del giudice del merito, purché non contraddittoria, è insindacabile in Cassazione se dà conto degli elementi considerati.

  • art. 7 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    È richiamato per affermare che il titolare dello STA svolge funzioni di autenticazione attribuite alla pubblica amministrazione e, pertanto, può rivestire la qualità di pubblico ufficiale ai fini del reato di falsità in atto pubblico.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla motivazione sulle attenuanti: il giudice del merito deve fare riferimento, anche richiamandoli, agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti per la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche.

  • Giurisprudenza sulla valutazione delle attenuanti (citazione testuale)

    "L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse"

    La Corte ha applicato questo principio per motivare il rigetto delle attenuanti: in mancanza di elementi positivi a favore dell'imputata, il diniego è legittimo.

Massime di principio

  • Il titolare dello "sportello telematico dell'automobilista" può essere considerato pubblico ufficiale e risponde di falsità ideologica se attesta falsamente che una firma è stata apposta in sua presenza.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: il sindacato riguarda la correttezza e la logicità della motivazione, non la preferenza tra ricostruzioni alternative plausibili.
  • Per impugnare con successo la valutazione della prova occorre dimostrare l'illogicità, la contraddittorietà o l'omissione nella motivazione, o la sussistenza di elementi documentali decisivi non considerati; non basta proporre un'interpretazione alternativa dei fatti.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede l'allegazione e prova di elementi positivi di meritevolezza: l'assenza di elementi negativi non è di per sé sufficiente.
  • Documenti prodotti tardivamente o risultanze tecniche (es. tracciamenti GPS, certificati medici) possono essere valutati dal giudice del merito quanto alla loro attendibilità e rilevanza; per influenzare l'esito processuale è preferibile allegarli e farli verificare già in primo grado.

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