Ordinanza n. 24/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dell’-OMISSIS-, notificato a mezzo Pec in data 21 novembre 2025 recante “conclusione del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima per atto formale -OMISSIS-ex art. 47 comma 1, lettera d) ed f) del C.D.N. ed art. 15, comma 1 lettere a) e b) dell'atto formale anzidetto e contestuale restituzione in pristino stato del compendio marittimo occupato”; - nonché, per la parte in cui conferma e/o non revoca la decadenza dalla concessione, del decreto dell’-OMISSIS- notificato a mezzo Pec in data 16 dicembre 2025 (doc. n. 2); recante “Sospensione decreto 14 del 20.11.2025 inerente la decadenza dalla concessione demaniale marittima per atto formale n. 13/2024 e contestuale restituzione in pristino stato del compendio demaniale marittimo occupato”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di decadenza dalla concessione demaniale marittima e contestuale restituzione in pristino, nonché successiva sospensione del decreto decadenziale nella parte confermativa della decadenza
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i provvedimenti con i quali l’amministrazione ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale marittima e disposto la restituzione in pristino del compendio occupato. La decadenza è stata fondata su quattro contestazioni: mancato versamento del canone demaniale per l’anno 2025; presenza di un DURC irregolare; omessa comunicazione della variazione della compagine sociale intervenuta nel 2024, in violazione dell’art. 8 del disciplinare concessorio; affidamento in gestione a plurimi operatori economici di locali destinati a pubblici esercizi senza la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 45-bis del Codice della navigazione. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, limitandosi a dare conto della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dei provvedimenti impugnati. Anche ipotizzando superabili le contestazioni relative al ritardato pagamento del canone, qualificato come un solo ritardo seguito dal pagamento integrale pochi giorni dopo l’adozione dell’atto decadenziale, e al DURC irregolare, che risultava poi apparentemente sanato, restano le ulteriori violazioni. In particolare, l’omessa comunicazione della variazione della compagine sociale contrasta con l’art. 8 del disciplinare, che prevede tale obbligo a pena di decadenza, a tutela dell’effettività dei controlli dell’amministrazione sulle qualità morali e sull’affidabilità economica del concessionario. Inoltre, la gestione di più locali adibiti a pubblico esercizio da parte di altri operatori economici è avvenuta senza la previa autorizzazione ex art. 45-bis del Codice della navigazione, impedendo all’amministrazione di verificare la compatibilità dei gestori con la concessione e con l’interesse pubblico alla corretta e proficua gestione dell’area demaniale. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, lettere d) e f), Codice della navigazione
Norme richiamate nei provvedimenti impugnati quali fondamento della decadenza dalla concessione demaniale marittima.
art. 15, comma 1, lettere a) e b), disciplinare concessorio
Previsioni richiamate nei provvedimenti impugnati in relazione alla decadenza e alla restituzione in pristino del compendio demaniale.
art. 8, disciplinare concessorio
a pena di decadenza della concessione
Impone la comunicazione delle variazioni della compagine sociale e presidia il controllo dell’amministrazione sui mutamenti soggettivi del concessionario, rilevanti per le qualità morali e l’affidabilità economica.
art. 45-bis Codice della navigazione
Richiede la previa autorizzazione dell’amministrazione concedente per l’affidamento in gestione a terzi di attività o strutture comprese nell’area demaniale concessa.
art. 55 Codice del processo amministrativo
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la permanenza di autonome e rilevanti violazioni degli obblighi concessori può giustificare il rigetto della domanda di sospensione anche qualora alcune delle contestazioni poste a fondamento della decadenza risultino superabili o siano state successivamente sanate.
- La clausola del disciplinare concessorio che impone, a pena di decadenza, la comunicazione delle variazioni della compagine sociale è funzionale a consentire all’amministrazione concedente il controllo sui mutamenti soggettivi del concessionario, anche con riferimento alle qualità morali e all’affidabilità economica, e la sua violazione conserva autonoma rilevanza ai fini della decadenza.
- L’affidamento a terzi della gestione di plurimi locali o attività situati nell’area demaniale concessa, senza la previa autorizzazione richiesta dall’art. 45-bis del Codice della navigazione, legittima la valutazione negativa dell’amministrazione, poiché impedisce il controllo sulla compatibilità dei gestori con il titolo concessorio e con l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene demaniale.
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