Sentenza n. 12254/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato con riferimento a precedenti penali del figlio convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che i precedenti penali riguardavano esclusivamente il figlio convivente e non lei, che risultava incensurata, invocando il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avrebbe valutato la sua complessiva condotta, la residenza ultradecennale e l'integrazione economica e sociale nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto conseguente automaticamente alla residenza decennale, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, diretta ad accertare l'interesse pubblico all'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Il principio di personalità della responsabilità penale è stato ritenuto inconferente, perché il diniego non costituisce una sanzione nei confronti della richiedente per fatti altrui, ma una valutazione prognostica sull'opportunità di attribuire lo status civitatis. In tale valutazione possono assumere rilievo anche i precedenti penali del familiare convivente e il contesto familiare, in ragione dei legami stabili e dei benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza produrrebbe per il nucleo familiare, tra cui la protezione dall'espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari. La condanna del figlio per rissa e la misura cautelare applicata per un reato in materia di stupefacenti sono state ritenute elementi concreti, riferiti al periodo di osservazione rilevante per la cittadinanza, idonei a sostenere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione della richiedente. Anche una vicenda penale non definita con sentenza irrevocabile può essere valutata sul piano amministrativo, autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale, ai fini della prevenzione e della prognosi di futura affidabilità. Gli elementi sono stati considerati globalmente e non atomisticamente, senza ravvisare difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza o sproporzione. La residenza ultradecennale e l'integrazione ordinaria non sono state ritenute sufficienti a superare i dubbi sull'affidabilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale.
Il principio non impedisce di considerare, ai fini della valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità del richiedente, i precedenti penali di un familiare convivente, poiché il diniego non ha natura sanzionatoria.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado del cittadino italiano è richiamato per evidenziare i benefici indiretti che la cittadinanza del richiedente può produrre per il familiare convivente.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La possibilità per il familiare di ottenere un permesso per motivi familiari è considerata quale ulteriore beneficio indiretto rilevante nella valutazione dell'interesse pubblico.
art. 588 c.p.
La condanna del familiare per rissa è ritenuta elemento sintomatico di mancata adesione alle regole della convivenza sociale e valutabile nel giudizio prognostico sull'affidabilità del nucleo familiare.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La vicenda relativa a un reato in materia di stupefacenti, accompagnata da custodia cautelare, è ritenuta elemento concreto di allarme sociale e di possibile inaffidabilità del contesto familiare.
art. 6 l. 91/1992
La previsione delle condanne automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio è utilizzata come parametro sistematico per ritenere particolarmente grave, anche ai fini della naturalizzazione, un reato con pena edittale massima elevata.
art. 4 d.lgs. 286/1998
L'automatismo espulsivo previsto per gli stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti è richiamato quale indice della particolare gravità e dell'allarme sociale della condotta.
Massime di principio
- La residenza legale decennale richiesta dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce al richiedente un diritto automatico alla concessione dello status civitatis.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza o insufficienza dell'istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o incoerenza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione.
- Nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente possono essere considerati, oltre alla sua condotta personale, i precedenti penali e il contesto familiare, in particolare quando si tratti di un familiare convivente legato da un rapporto stabile e stretto.
- La considerazione dei precedenti penali di un familiare convivente ai fini del diniego di cittadinanza non viola il principio della personalità della responsabilità penale, poiché non integra una sanzione per fatto altrui, ma una valutazione amministrativa sull'opportunità di attribuire uno status e sui suoi possibili effetti per la collettività.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, le risultanze di vicende penali possono essere valutate autonomamente sul piano amministrativo anche prima della definizione irrevocabile del procedimento penale, purché siano utilizzate come elementi del giudizio prognostico sull'affidabilità, sulla prevenzione dei rischi e sulla futura integrazione del richiedente.
- La valutazione amministrativa può fondarsi su una considerazione globale e non atomistica degli elementi disponibili; la residenza ultradecennale e l'ordinaria integrazione economico-sociale, da sole, non sono sufficienti a prevalere su concreti elementi indicativi di inaffidabilità del contesto familiare.
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