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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47209/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'omessa applicazione, nella sentenza di patteggiamento del Tribunale di Rovigo (art. 444 c.p.p.), della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 285/1992 (durata da uno a due anni). Il Procuratore Generale sostiene che tale sospensione è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e che il giudice non può ometterla.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio sul punto. Ha inoltre chiarito che, se il Tribunale confermerà la sospensione, questa dovrà essere "sospesa" quand'anche dovesse essere sostituita la pena con il lavoro di pubblica utilità, in conformità all'art. 186 comma 9-bis, e che il giudice dovrà valutare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini dell'eventuale mantenimento o ripristino della sanzione accessoria.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna e deve essere completa nell'indicazione delle sanzioni, compresi gli effetti amministrativi previsti dalla normativa sulla circolazione

  • art. 186 d.lgs. 285/1992, comma 2 lett. c)

    sospensione della patente da uno a due anni; confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato

    la sospensione della patente e la confisca del veicolo sono sanzioni amministrative/accessorie conseguenti all'accertamento del reato e devono essere disposte dal giudice anche in caso di patteggiamento

  • art. 186 d.lgs. 285/1992, comma 2-quater

    richiamata nel testo per l'applicazione delle sanzioni accessorie anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti

    ribadisce che le sanzioni accessorie previste dai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando la pena è stata concordata tra le parti

  • art. 186 d.lgs. 285/1992, comma 9-bis

    previsione della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e delle conseguenze sulla sanzione accessoria

    in caso di sostituzione con lavoro di pubblica utilità il giudice può sospendere l'efficacia della sanzione accessoria (es. sospensione patente) e ridurne la durata (metà) purché gli obblighi connessi siano rispettati; in caso di violazione il giudice può ripristinare le sanzioni

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati previsti dall'art. 186 (guida sotto l'influenza), il giudice deve espressamente pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente, confisca) e non può ometterle.
  • La sospensione della patente è obbligatoria ed è di durata da uno a due anni; la durata può subire variazioni (riduzione o raddoppio) in base alle condizioni previste dalla norma (es. veicolo appartenente a terzi).
  • Se il giudice sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis, deve comunque disporre la sospensione della patente ma può sospenderne l'efficacia e ridurne la durata in ragione dell'esecuzione del lavoro; in caso di inadempimento il giudice può ripristinare le sanzioni accessorie.
  • Il ruolo del Prefetto è meramente esecutivo rispetto alla statuizione del giudice penale: spetta al giudice disporre la misura accessoria, mentre il Prefetto ne cura l'esecuzione.
  • La parte che rileva l'omessa statuizione di sanzioni accessorie può impugnare la sentenza: i pubblici ministeri hanno titolo a chiedere l'annullamento limitato e il rinvio per pronunciamento sulla misura mancante.
  • Per evitare impugnazioni, nell'accordo di patteggiamento gli avvocati dovrebbero esplicitare e concordare anche l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie cui il reato dà luogo.

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