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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Palermo, Sezione 5

Per l’annullamento, in sede di ottemperanza, della sentenza n. 1238/2024 (R.G. n. 1810/2023) del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata il 13.11.2024, notificata il 3.3.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile n. 1238/2024, passata in giudicato, notificata il 3 marzo 2025 e contenente la condanna all'attribuzione della Carta elettronica del docente mediante emissione di buoni elettronici per complessivi 1.000 euro, oltre accessori e spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la Carta né emesso i buoni dovuti. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare o assegnare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di 1.000 euro, relativo agli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023, oltre agli accessori di legge e alle spese liquidate nel giudizio civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale competente, o il dirigente delegato, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali calcolati sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all'integrale adempimento, comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento spontaneo; l'eventuale penalità maturata sarà liquidata e pagata dal Commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione, è stato ritenuto presupposto per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l'attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di attuazione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione non vi dia spontanea esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna è ammissibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari, prescrivere un termine ultimativo e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, di elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione del titolo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l'inadempimento si protragga senza giustificazione e l'esecuzione richiesta non presenti particolare complessità; la misura può essere determinata in relazione agli interessi legali sulle somme dovute e operare fino all'adempimento o all'intervento sostitutivo del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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