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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Iscrizioni a ruolo - Rinuncia al mandato del difensore - Contraddittorio non regolarmente costituito - Violazione del diritto di difesa - Sussiste - Rimessione della causa alla Commissione Provinciale - Rinnovazione del giudizio di primo grado - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa non poteva essere decisa validamente senza garantire il pieno contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa. In applicazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la controversia è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata, affinché fosse rinnovato il giudizio di primo grado con regolare instaurazione del contraddittorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava le iscrizioni a ruolo relative, fino all’anno d’imposta 2016, a IRPEF, IVA e agevolazioni fiscali. Dopo aver ricevuto le notifiche, aveva presentato un’istanza di rateazione, accolta dall’agente della riscossione. Successivamente era sorto un contenzioso in merito alla decadenza dalla rateazione. Nel giudizio si verificava la rinuncia al mandato da parte del difensore del contribuente, con conseguente irregolare costituzione del contraddittorio e compromissione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato, il giudice d’appello rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

    La norma impone la rimessione della causa al giudice di primo grado quando la mancata o irregolare costituzione del contraddittorio abbia impedito alle parti di esercitare pienamente il diritto di difesa. La conseguenza non è una decisione immediata nel merito, ma la rinnovazione del giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regolare instaurazione del contraddittorio e la possibilità effettiva di difendersi sono condizioni essenziali di validità del giudizio.
  • La rinuncia al mandato del difensore può incidere sulla validità del procedimento se determina, in concreto, l’assenza di un’adeguata possibilità per la parte di partecipare e difendersi.
  • Quando il vizio del contraddittorio si è verificato nel primo grado e ha compromesso il diritto di difesa, il giudice d’appello deve normalmente rimettere la causa al giudice tributario provinciale per la rinnovazione del giudizio.
  • La rimessione al primo grado non equivale necessariamente a una vittoria definitiva sul merito della pretesa tributaria: garantisce piuttosto un nuovo processo regolare, nel quale le questioni sulle iscrizioni a ruolo e sulla decadenza dalla rateazione saranno riesaminate.
  • La tutela del contraddittorio opera in tutti i gradi di giudizio consentiti e prevale sull’esigenza di definire immediatamente la controversia.

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