Sentenza n. 1268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03513/2023,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro l'ordine comunale di demolizione di una tettoia in legno con cucina e bagno realizzata senza titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato l'ordine comunale di demolizione di una tettoia in legno di circa 50 mq e altezza di 2,50 metri, completa di cucina e bagno, realizzata senza titolo sul lastrico solare dell'immobile. In primo grado aveva dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, e il difetto di motivazione. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo l'ordine di demolizione espressione di potere vincolato, non necessitante di una motivazione specifica sull'interesse pubblico, e rilevando che la ricorrente non aveva indicato elementi idonei a modificare il contenuto della decisione. In appello sono stati riproposti la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per mancata partecipazione procedimentale, e la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'ordine, fondato sul richiamo al verbale di sopralluogo, fosse privo di motivazione adeguata rispetto a opere edilizie di asserita scarsa consistenza. L'appellante non ha tuttavia contestato specificamente le rationes decidendi della sentenza, limitandosi a reiterare i motivi di primo grado e a richiamare orientamenti generali sulla motivazione.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha rilevato anzitutto l'inammissibile genericità delle censure, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a. In particolare, l'appellante non aveva affrontato né il carattere vincolato del potere repressivo né la mancata indicazione di elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'ordine; inoltre, la possibilità di smontaggio della struttura, già non provata in primo grado, non era stata adeguatamente riproposta. Anche la censura sulla motivazione si era limitata a richiamare orientamenti giurisprudenziali senza confrontarsi con il rilievo che l'ordine descriveva puntualmente le opere abusive. Nel merito, il Collegio ha confermato che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto dovuto e vincolato: l'omessa comunicazione di avvio non rileva quando sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, poiché l'interesse al ripristino della legalità edilizia è già definito dal legislatore; sono sufficienti la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere e l'individuazione delle violazioni accertate. Il decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'ordine né impedisce l'esercizio tardivo del potere repressivo. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
l’appellante non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata
I motivi d’appello devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni e la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione dei motivi di primo grado determina genericità o a-specificità dell’appello.
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non rileva rispetto all’ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, essendo sufficiente la puntuale descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni edilizie accertate.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La repressione dell’abuso edilizio mediante ordine di demolizione costituisce esercizio di potere dovuto e vincolato, esercitabile anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato, sicché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando sia evidente che la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso.
- L’ordine di demolizione non deve esplicitare uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia, poiché tale interesse è già predeterminato dal legislatore; è sufficiente una descrizione puntuale delle opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, nonché l’indicazione delle violazioni accertate.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione né preclude l’esercizio tardivo del potere repressivo.
- L’appello deve contenere una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza confrontarsi con le ragioni del rigetto, rende le censure generiche o a-specifiche ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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