Sentenza n. 761/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza a) della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Sonia SALVATORI n. 2309/2023 pubblicata il 19.12.2023 (R.G. n. 4577/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di BISACCA Manuela, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione all'a.s. predetto, dell'importo complessivo di Euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente; c) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi Euro 258,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA, CPA, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Luca ANGELERI. b) della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Nicola TRITTA n. 1487/2025 pubblicata il 09.06.2025 (R.G. n. 6218/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: 1) accertato il diritto di Alessia VENTURINI, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; 2) accertato il diritto di Manuela BISACCA, con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; 3) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Alessia VENTURINI per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 4) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Manuela BISACCA per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 5) condannata parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida[va] in complessivi Euro 700,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in solido in favore dell'Avv. Mattia Angeleri e dell'Avv. Luca ANGLERI, antistatari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione di due sentenze del Tribunale civile di Torino che riconoscevano il diritto alla Carta elettronica del docente e condannavano il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale civile di Torino, entrambe favorevoli in materia di beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente. La prima sentenza riconosceva a una delle ricorrenti il beneficio per l'anno scolastico 2022/2023 e condannava il Ministero al pagamento di 500 euro; la seconda riconosceva a una ricorrente il beneficio per l'anno scolastico 2022/2023 e all'altra per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 500 euro in favore della prima e di 1.000 euro in favore della seconda, oltre agli accessori previsti. In prossimità della camera di consiglio, il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme spettanti a una delle ricorrenti, insistendo per l'ottemperanza limitatamente alla posizione dell'altra e chiedendo la condanna alle spese anche secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente che aveva già ricevuto le somme dovute, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla posizione dell'altra ricorrente, ha accertato la persistente mancata esecuzione integrale del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva, il TAR ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata con riferimento a una delle ricorrenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo civile ottemperando per la decorrenza di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nei confronti di una parte dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a quella posizione.
- La corresponsione solo parziale delle somme dovute in esecuzione di un giudicato non esclude l'accoglimento del ricorso per ottemperanza relativamente alla parte ancora ineseguita.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
- La sopravvenuta esecuzione del titolo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando il comportamento dell'amministrazione abbia reso necessario il giudizio.
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