Sentenza n. 3424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il decreto del Presidente della Repubblica di annullamento in autotutela della precedente concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso del cittadino straniero contro il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 2022, che aveva annullato in autotutela il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana del 5 ottobre 2016. L’autotutela traeva origine da una vicenda penale riguardante una funzionaria del Ministero, condannata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per avere trattato infedelmente numerose pratiche di cittadinanza, tra cui quella dell’appellato. Il Ministero ha sostenuto che il provvedimento di autotutela non fosse affetto da difetto di motivazione e che tale vizio riguardasse, semmai, le difese processuali dell’Amministrazione. In appello ha inoltre prodotto documenti non depositati in primo grado, asseritamente per un errore informatico, deducendo che la pratica era stata trattata fuori dall’area di competenza della funzionaria mediante l’uso abusivo di credenziali altrui, allo scopo di accelerarne la trattazione e assicurarne l’esito favorevole. Il ricorrente in primo grado aveva invece dedotto l’assenza di specifiche anomalie nella propria pratica, il possesso dei requisiti per la cittadinanza e l’illegittimità dell’annullamento generalizzato delle pratiche trattate dalla funzionaria, senza verifica del concreto coinvolgimento dei singoli beneficiari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il decreto di autotutela fosse affetto da motivazione generica e contraddittoria, poiché faceva discendere automaticamente l’assoluta e insanabile carenza istruttoria dalla vicenda penale e dal mero inserimento del numero della pratica nel capo di imputazione, senza indicare le specifiche carenze istruttorie relative alla posizione dell’interessato. Il Collegio ha ribadito che la vicenda penale e il procedimento amministrativo devono essere distinti: non è sufficiente che il provvedimento di concessione sia stato coinvolto in una condotta penalmente rilevante, ma occorre accertare concretamente se tale condotta abbia deviato il provvedimento dalla sua funzione tipica e compromesso il perseguimento dell’interesse pubblico. La mera menzione della pratica nella sentenza di patteggiamento non è quindi decisiva. Anche le produzioni documentali effettuate in appello riguardavano soltanto la condotta generale della funzionaria e non fornivano elementi specifici sulla pratica dell’appellato, sulla sua eventuale compartecipazione o sul suo interesse all’illecito rilascio. Il riferimento al trattamento della pratica fuori dall’area di competenza poteva costituire un elemento indiziario, ma richiedeva una concreta indagine sulla domanda e sulla posizione del beneficiario; non poteva sostituire tale verifica né fondare una presunzione generale di accordo illecito. Il Collegio ha inoltre escluso che la motivazione potesse essere integrata mediante le difese processuali dell’Amministrazione. È stata fatta salva la possibilità per il Ministero di riesercitare il potere di autotutela nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza e con emenda dei vizi accertati. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l’appellato.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena ha costituito uno degli elementi della vicenda penale posta a fondamento dell’autotutela, ma il suo richiamo non esonera l’Amministrazione dall’accertamento autonomo e specifico dei presupposti amministrativi dell’annullamento.
art. 479 cod. pen.
La fattispecie penale contestata alla funzionaria riguardava l’induzione in errore del pubblico ufficiale preposto alla concessione della cittadinanza; tale contestazione, tuttavia, non dimostra automaticamente l’illegittimità di ogni singolo provvedimento né il coinvolgimento del relativo beneficiario.
art. 445 c.p.p.
Il Collegio richiama, senza decidere il profilo, la questione dell’efficacia della sentenza di applicazione della pena nei giudizi extrapenali, anche alla luce della modifica introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 150/2022.
art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione è richiamata in relazione alla modifica dell’art. 445 c.p.p. e alla possibile efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento, questione non risolta nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole che si assuma condizionato da una condotta criminosa non può fondarsi sul mero coinvolgimento del provvedimento in una vicenda penale: l’Amministrazione deve accertare e motivare concretamente in che modo la condotta abbia inciso sul singolo procedimento, determinando la deviazione del provvedimento dalla sua funzione tipica e la compromissione dell’interesse pubblico perseguito.
- La mera indicazione del numero di una pratica nel capo di imputazione o in una sentenza di patteggiamento non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell’illegittimità del titolo amministrativo né della partecipazione illecita del beneficiario.
- Quando l’autotutela riguarda una pluralità di provvedimenti trattati da un funzionario infedele, l’Amministrazione non può limitarsi a una motivazione indistinta e generalizzata, ma deve svolgere e rappresentare un’indagine riferita alla posizione concreta di ciascun beneficiario, indicando le specifiche carenze istruttorie o gli elementi indiziari pertinenti.
- La circostanza che una pratica sia stata trattata fuori dall’area di competenza del funzionario può avere valore indiziario, ma non consente automaticamente di presumere un accordo illecito con il beneficiario; occorre collegare tale elemento a una concreta verifica della domanda, dei requisiti posseduti e dell’eventuale interesse o compartecipazione del destinatario.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante argomentazioni formulate dall’Amministrazione nelle difese processuali; inoltre, in appello, la produzione documentale non supera il difetto motivazionale originario se non aggiunge elementi specifici riferibili alla posizione del destinatario.
- Quanto più il rilascio di un provvedimento favorevole risulti concretamente condizionato da una condotta criminosa incidente sulla sua legittimità, tanto minore è la tutela dell’affidamento del beneficiario; tale compressione, tuttavia, presuppone un accertamento individualizzato dell’incidenza dell’illecito sul provvedimento e dell’eventuale contributo del beneficiario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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