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Sentenza

Sentenza n. 1692/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di -OMISSIS- (FI) in data 1° dicembre 2021, prot. -OMISSIS-/2021, notificato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2021, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica BN -OMISSIS-/2021, presentata dal Dott. -OMISSIS- in data 5 ottobre 2021; - del provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di -OMISSIS- (FI) in data 2 dicembre 2021, prot. n. -OMISSIS-/2021, notificato a mezzo PEC in data 2 dicembre 2021, con cui è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria busta n. -OMISSIS-/2021, presentata dal Dott. -OMISSIS- in data 5 ottobre 2021, in ragione della presupposta declaratoria di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché incognito al ricorrente.

Giustizia amministrativa202200233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali del dicembre 2021 che hanno dichiarato improcedibili un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e la correlata istanza di permesso di costruire in sanatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha dichiarato improcedibile, per manifesta infondatezza, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a un immobile realizzato in area vincolata e ha conseguentemente archiviato la domanda di permesso di costruire in sanatoria. Ha dedotto, quanto al provvedimento paesaggistico, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, difetto di istruttoria e di soccorso istruttorio, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione con ampliamento, erronea applicazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e mancata valutazione di prescrizioni o soluzioni alternative. Quanto al provvedimento edilizio, ha dedotto illegittimità derivata, erronea qualificazione del rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire in sanatoria e violazione del contraddittorio per omesso preavviso di rigetto. Il ricorrente ha sostenuto che, dopo una parziale demolizione, l’immobile attuale sarebbe diverso da quello oggetto dei precedenti provvedimenti e del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. In rito, ha ritenuto applicabile al processo amministrativo il divieto di ne bis in idem, mediante il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a. agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Le precedenti sentenze avevano definitivamente qualificato l’intervento come nuova costruzione abusiva, realizzata in area vincolata, non sanabile e soggetta a demolizione. Le nuove istanze riguardavano sostanzialmente il medesimo manufatto e i nuovi provvedimenti erano strettamente consequenziali ai precedenti atti repressivi; pertanto non era possibile rimettere in discussione la qualificazione dell’opera e la sua insanabilità. Il Collegio ha ritenuto non provata una trasformazione sostanziale del manufatto: il verbale della polizia municipale, la documentazione catastale e i rilievi fotografici evidenziavano l’identità della costruzione; l’eventuale demolizione parziale avrebbe riguardato soltanto porzioni marginali. Nel merito, ha rilevato che l’art. 167 d.lgs. 42/2004 consente l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica solo per interventi privi di creazione di nuove superfici utili o volumi e di aumento dei volumi legittimamente realizzati, mentre l’intervento controverso aveva comportato una nuova costruzione con rilevante incremento di superficie e volumetria. I provvedimenti avevano quindi natura vincolata, con conseguente infondatezza delle censure procedimentali, anche considerando il giudicato sull’abusività e sulla non sanabilità dell’opera. Il TAR ha inoltre affermato che l’adempimento parziale di un ordine di demolizione equivale a inottemperanza integrale, poiché il destinatario non può selezionare le parti dell’abuso da demolire. La censura contro il provvedimento relativo alla sanatoria edilizia è stata altresì dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché permaneva il precedente diniego di sanatoria non impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle norme del codice civile e del codice di procedura civile, tra cui il divieto di ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce una nuova decisione sulla medesima controversia tra le stesse parti e preclude la rimessione in discussione degli accertamenti definitivamente compiuti.

  • art. 324 c.p.c.

    Rileva, insieme all’art. 2909 c.c., ai fini dell’individuazione della sentenza passata in giudicato e del divieto di riproporre la medesima controversia.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso soltanto per interventi che non abbiano creato nuove superfici utili o volumi e non abbiano aumentato quelli legittimamente realizzati; non è applicabile a una nuova costruzione abusiva con rilevante incremento di superficie e volumetria.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico

    L’autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto necessario per il titolo edilizio in area vincolata, anche nell’ambito della sanatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione deve essere eseguito integralmente; la demolizione soltanto parziale non esclude l’inottemperanza, poiché l’abuso deve essere considerato unitariamente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non impongono un diverso esito quando il potere esercitato è vincolato e l’istanza è manifestamente incompatibile con i presupposti normativi, soprattutto in presenza di un giudicato sull’abusività e sulla non sanabilità dell’opera.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem si applica anche al processo amministrativo quando vi sia identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione; esso opera anche rispetto a provvedimenti diversi, purché strettamente consequenziali e riferiti al medesimo rapporto sostanziale, quando la nuova impugnazione mira a rimettere in discussione accertamenti già coperti dal giudicato.
  • Il giudicato che abbia definitivamente qualificato un intervento edilizio come nuova costruzione abusiva, ne abbia accertato la non sanabilità e abbia confermato l’ordine di demolizione preclude la successiva contestazione di tali qualificazioni mediante l’impugnazione di nuovi provvedimenti consequenziali relativi allo stesso manufatto.
  • L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 non è consentito per interventi che abbiano comportato la creazione di nuove superfici o volumetrie rilevanti, né per una nuova costruzione realizzata in area vincolata; in tali ipotesi l’amministrazione esercita un potere vincolato.
  • La demolizione soltanto parziale di un manufatto abusivo non equivale all’ottemperanza all’ordine di demolizione: il destinatario non può scegliere quali componenti dell’abuso rimuovere, poiché l’illecito edilizio deve essere considerato unitariamente.
  • L’impugnazione di un provvedimento consequenziale non è sorretta da interesse quando l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità concreta, in particolare quando permane un precedente diniego di sanatoria non impugnato e divenuto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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