Sentenza n. 15556/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento - del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza formulata dalle ricorrenti in data 5 marzo 2026 finalizzata ad ottenere l’adeguamento normativo necessario a consentire agli operatori di accettare pagamenti elettronici tramite cd POS per l’utilizzo delle videolotteries (VLT), in violazione dell’obbligo di provvedere che nella specie grava in capo all’Agenzia, nonché per la conseguenziale condanna di ADM a riscontrare l’istanza con l’adozione di atti e/o provvedimenti espressi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 5 marzo 2026 volta a ottenere l’adeguamento delle regole tecniche delle VLT per consentire i pagamenti elettronici tramite POS
Esito
Favorevole al resistente (agenzia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, attive nella raccolta del gioco lecito tramite apparecchi VLT, hanno chiesto di accertare il silenzio-inadempimento dell’ADM sull’istanza del 5 marzo 2026 e di condannare l’Agenzia a provvedere. Hanno sostenuto che l’attuale disciplina tecnica, contenuta nel D.D. 4 aprile 2017, che consente le giocate solo mediante contanti o ticket acquistabili in contanti, sarebbe incompatibile con l’obbligo generalizzato di accettare pagamenti elettronici previsto dall’art. 15, commi 4 e 4-bis, del d.l. n. 179/2012. A sostegno della richiesta hanno richiamato il precedente chiarimento dell’ADM del 21 ottobre 2022 sull’acquisto elettronico delle cartelle del Bingo e la determinazione direttoriale del 26 giugno 2023 relativa ai generi di monopolio e ai biglietti di lotterie. L’ADM ha contestato sia l’esistenza di un obbligo di provvedere sia la fondatezza dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che l’attività regolatoria dell’ADM, consistente nell’eventuale revisione di regole tecniche generali, sia discrezionale non soltanto nel contenuto ma anche nell’an: spetta quindi all’Agenzia valutare se avviare la riforma, mentre gli operatori hanno una mera aspettativa non qualificata. L’esercizio di tale attività è incoercibile e l’inerzia, anche in ragione delle valutazioni lato sensu politiche riservate all’amministrazione, non è sindacabile dal giudice amministrativo mediante l’azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 15, commi 4 e 4-bis, d.l. 179/2012
l’art. 15, commi 4 e 4 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 22, cd. decreto Crescita 2.0, i quali hanno da tempo (30 giugno 2014) introdotto l’obbligo generalizzato, gravante su tutti i venditori di beni e prestatori di servizi, di accettazione illimitata ed incondizionata di mezzi di pagamento elettronici;
Le ricorrenti hanno invocato la disposizione come fonte dell’obbligo generalizzato di accettare pagamenti elettronici; la sentenza, tuttavia, non ne interpreta l’ambito applicativo rispetto alle VLT, poiché decide la controversia sulla natura discrezionale e incoercibile dell’attività regolatoria dell’ADM.
Massime di principio
- L’eventuale revisione di regole tecniche generali rientra nell’attività regolatoria discrezionale dell’amministrazione anche quanto all’an dell’intervento; in assenza di un obbligo giuridico di avviare la revisione, l’operatore del settore vanta una mera aspettativa non qualificata e non può ottenere dal giudice amministrativo una condanna a provvedere.
- L’inerzia relativa all’avvio di un’attività regolatoria caratterizzata da autonomia amministrativa e da valutazioni lato sensu politiche è incoercibile e non è sindacabile mediante l’azione avverso il silenzio.
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