Sentenza n. 16402/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, prot. -OMISSIS-del 12/05/2026, emanato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad e notificato il 18/06/2026; - nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 12 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cittadina pakistana ammessa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery presso l’Università Politecnica delle Marche dopo aver superato la prova IMAT, aveva chiesto il visto per studio il 19 dicembre 2025. Ha impugnato il diniego del 12 maggio 2026, notificato il 18 giugno 2026, con il quale l’Ambasciata aveva ritenuto non accertabile con certezza la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, nonché difetto, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, sostenendo che la formula utilizzata fosse stereotipata e non indicasse gli elementi concreti del rischio migratorio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sui visti per studio e vizi di illogicità, irragionevolezza, travisamento, erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto e manifesta ingiustizia. Ha affermato di aver prodotto la documentazione richiesta, inclusa quella relativa all’ammissione, agli studi, alla lingua inglese, all’alloggio, all’assicurazione e ai mezzi di sostentamento; per questi ultimi faceva affidamento sul padre, commerciante, dichiarando un saldo bancario di circa 4.800.000 rupie pakistane (circa 15.100 euro), superiore al minimo di 6.947,33 euro da lei indicato. Ha inoltre richiamato i legami familiari e patrimoniali in Pakistan e contestato l’omesso colloquio consolare, ritenuto necessario per valutare il rischio migratorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente a pagare al Ministero le spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, se dovuti. Ha respinto la censura di difetto di motivazione: il diniego indicava la ragione ostativa, ossia l’impossibilità di stabilire con certezza l’intenzione di lasciare il territorio alla scadenza del visto; l’impiego di una formula standardizzata non determina di per sé illegittimità quando la ragione del diniego è riconoscibile. Ha ritenuto che l’ampia discrezionalità dell’autorità nella valutazione delle domande di visto comporti un sindacato giurisdizionale limitato alla verifica del supporto fattuale e dell’assenza di errori manifesti, travisamenti o irragionevolezze evidenti. Ha escluso che le difese dell’Amministrazione integrassero motivazione postuma, perché esplicitavano l’iter valutativo sulla base di elementi già acquisiti nel procedimento. Nel merito, la documentazione economica non offriva prova attendibile della provenienza, stabilità e disponibilità delle risorse invocate: l’affidavit del padre era prodotto in copia, con attestazione notarile priva di data, senza apostille né traduzione italiana; i documenti sulle proprietà erano fotocopie di traduzioni non accompagnate dagli originali o da attestazioni di conformità; le dichiarazioni sul rimborso di un prestito, sulle rimesse del fratello e sulla pensione una tantum erano prive delle formalità necessarie, e alcune non erano sottoscritte né tradotte. Anche i contratti di lavoro dei familiari non dimostravano effettive entrate, essendo mancanti le buste paga e, per la sorella, essendo stata prodotta una lettera di offerta soggetta a un periodo di prova, senza prova dell’assunzione. Il reddito annuo del padre, indicato in circa 4.956.380 rupie pakistane (circa 15.980 euro), è stato ritenuto insufficiente a sostenere contemporaneamente il nucleo familiare composto dal coniuge e da cinque figli e la ricorrente, priva di risorse autonome. Su tali basi il TAR ha ritenuto ragionevole la valutazione negativa sia sull’adeguatezza delle garanzie economiche sia sull’attendibilità dell’intenzione di rientro. Ha infine respinto la censura relativa al mancato colloquio consolare: l’adempimento non è obbligatorio e, date le carenze documentali, non era necessario. La domanda cautelare non è stata decisa separatamente, essendo la causa definita con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata.
La causa, trattata in camera di consiglio per l’istanza cautelare e previo avviso alle parti, è stata definita con sentenza in forma semplificata.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sono state poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso, l’autorità dispone di un ampio margine di discrezionalità nella verifica dei presupposti normativi e nella valutazione delle circostanze di fatto; il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un adeguato supporto fattuale e dell’assenza di errori manifesti, travisamenti o irragionevolezze evidenti.
- L’utilizzo di una formula standardizzata nel diniego di un visto non comporta, da solo, un difetto di motivazione, se il provvedimento consente di individuare con sufficiente chiarezza la ragione ostativa e gli elementi sui quali si fonda la decisione.
- Le spiegazioni fornite in giudizio dall’Amministrazione non costituiscono integrazione postuma della motivazione quando si limitano a rendere più esplicito l’iter valutativo già ricostruibile dagli atti e dagli elementi documentali acquisiti durante il procedimento.
- La valutazione dell’adeguatezza delle risorse economiche del garante di uno studente straniero non dipende dal solo importo nominale del reddito: deve considerare anche il nucleo familiare e gli altri oneri del garante, nonché la prova della provenienza, stabilità ed effettiva disponibilità delle somme. Documenti privi di adeguate garanzie formali possono essere ritenuti insufficienti a comprovare tali circostanze.
- Il colloquio consolare previsto per l’esame della domanda di visto non è un adempimento obbligatorio in ogni caso e può essere ritenuto non necessario quando carenze documentali già acquisite siano di per sé sufficienti a fondare il diniego.
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