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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n. 265/2012 relativo all'anno 2008. I ricorrenti censuravano: a) la parziale ed inesatta produzione dell'atto impugnato (assenza di timbri di congiunzione e numerazione sul riepilogo prodotto), connessa violazione del principio del contraddittorio endo-procedimentale e vizio di motivazione; b) difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e omessa decisione in merito al tasso di interesse applicato; inoltre contestavano la sottoscrizione e la validità della notifica dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la prima censura in parte inammissibile perché non confrontava specificamente il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, e in parte infondata avendo il giudice di merito adeguatamente motivato che l'avviso conteneva dati catastali, percentuali di possesso e aliquote, elementi che consentono il calcolo dell'imposta; ha richiamato la presunzione di conoscenza dell'atto quando il plico è consegnato al domicilio indicato nell'avviso di ricevimento (art. 1335 c.c. e giurisprudenza). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia: il rigetto implicito della censura sugli interessi risultava dal fatto che il giudice d'appello aveva ritenuto sufficiente la motivazione anche in ordine agli interessi e l'avviso conteneva gli elementi necessari (capitale, importo degli interessi, giorni di ritardo, tributo di riferimento) per verificare il calcolo. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa; è stata altresì disposta l'ulteriore contribuzione unificata a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n.228/2012).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come fondamento delle censure per violazione di legge e per omessa/incomprensibile pronuncia; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi ex art. 360 c.p.c.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto l'avviso sufficientemente motivato per quanto riguarda imposta e interessi quando contiene dati che consentono la determinazione matematica del debito

  • L. n. 241 del 1990

    richiamata sul principio generale della motivazione dell'atto amministrativo; applicata congiuntamente allo Statuto del contribuente per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina del processo tributario e dei mezzi di prova; la Corte ha valutato la corretta applicazione degli artt. 7 e 57 discutendo l'ammissibilità delle censure

  • L. n. 296 del 2006

    art. 1, comma 165 (e richiamo alla possibilità di notifica via posta da parte dell'ente impositore)

    utilizzata per confermare la possibilità che l'atto impositivo sia notificato dall'ente mediante posta e che la documentazione prodotta possa essere valutata per verificare il calcolo degli interessi

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione che la consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento faccia presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; onere della prova grava sul destinatario che affermi il contrario

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    norma richiamata per l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando riporta i dati catastali, le percentuali di possesso e le aliquote tali da permettere, con semplice calcolo aritmetico, di determinare l'imposta reclamata.
  • La consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento prescinde la prova della conoscenza dell'atto (presunzione ai sensi dell'art. 1335 c.c.); chi contesta la corrispondenza del contenuto del plico deve fornire la prova contraria.
  • Contestazioni sulla integrità/formalità dei documenti prodotti (es. mancanza di timbri di congiunzione o numerazione) richiedono una chiara e specifica indicazione dei fatti decisivi dedotti in fatto e, se necessario, l'uso degli strumenti probatori adeguati; l'assenza di tale specificazione può rendere la censura inammissibile.
  • L'assenza di una pronuncia espressa su una domanda o eccezione non sempre configura vizio: il rigetto può risultare implicitamente dalla decisione generale del giudice quando il profilo è stato affrontato e risolto nella motivazione.
  • Se l'avviso (o la cartella) costituisce il primo atto che richiede interessi, per essere motivato è necessario che indichi la base normativa e la decorrenza degli interessi; se invece si richiama un precedente atto che ha già quantificato il debito, è sufficiente il richiamo e la quantificazione degli accessori.
  • In sede di impugnazione tributaria è essenziale formulare le censure in modo chiaro e collegare i fatti dedotti alle norme violate; censure generiche o confusamente formulate rischiano di essere respinte per inammissibilità o infondatezza.

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