Cassazione Penale, Sentenza n. 37809/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto via PEC dai difensori perché, dalla certificazione del sistema informatico della cancelleria, "il file non è firmato" (mancata sottoscrizione digitale). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la firma digitale era effettivamente presente (presenza del logo "firmato digitalmente da Guido Contestabile" e del suffisso "-signed" nel nome del file), che la provenienza era certa (PEC del difensore) e che il Tribunale non aveva effettuato alcuna verifica oltre il mero output del software, potendo trattarsi di malfunzionamento o incompatibilità del sistema di verifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che l'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 configura l'inammissibilità quando l'atto è privo della sottoscrizione digitale, ma non quando vi è una sottoscrizione non riconosciuta dal software dell'ufficio. In presenza di elementi contestuali che attestano ragionevolmente la paternità dell'atto (provenienza da PEC del difensore, indicazione "firmato digitalmente" sulla prima pagina, nome file contenente "signed", firme riconosciute su altri allegati) non è sufficiente il solo esito negativo del programma di verifica per dichiarare l'inammissibilità. Per il principio del "favor impugnationis" e in considerazione della fase transitoria dei sistemi telematici, la Corte ha cassato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio cautelare.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
"quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore"
La Corte interpreta la norma come causa di inammissibilità solo in caso di effettiva mancanza della sottoscrizione digitale; non configura inammissibilità la mera mancata rilevazione della firma da parte del software della cancelleria, specie in presenza di altri elementi che indicano la paternità dell'atto.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Prevede il deposito esclusivo con modalità telematiche di atti e memorie; la normativa è di riferimento per la transizione al deposito digitale ma va letta insieme alle disposizioni transitorie dell'art. 87 e dell'art. 87-bis del d.lgs. n.150/2022.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare avverso ordinanze in materia di misure cautelari; nel periodo transitorio l'appello cautelare può essere proposto dai difensori mediante PEC ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022.
D.M. 29/12/2023 n.217 (e D.M. 27/12/2024 n.206)
Determinano le specifiche tecniche e il regime transitorio per i depositi telematici; prevedono, fra l'altro, che fino al 31/12/2025 il deposito presso alcuni uffici (tra cui il Tribunale ordinario) possa avvenire anche con modalità non esclusivamente telematiche e rimangono consentiti depositi mediante PEC secondo l'art. 87-bis.
Massime di principio
- La sola indicazione di 'firma non rilevata' del software della cancelleria non è automaticamente causa di inammissibilità: il giudice deve valutare il contesto e gli elementi che possono attestare la provenienza e la paternità dell'atto (PEC mittente, logo di firma nel documento, suffisso "signed" nel file, firme digitali su altri allegati come procura).
- Applicare il principio del 'favor impugnationis' durante il periodo transitorio: se sussiste un ragionevole dubbio tecnico sulla mancata rilevazione della firma, si deve preferire l'ammissione dell'impugnazione e dare corso al giudizio sostanziale o cautelare.
- In presenza di esito negativo del software di verifica, la cancelleria deve svolgere accertamenti ulteriori (verifica manuale dei documenti, controlli tecnici sul file, confronto con altri allegati firmati) prima di dichiarare l'inammissibilità.
- Il deposito tramite PEC certifica la provenienza del messaggio ma non sostituisce la firma digitale quale elemento che lega l'atto al suo autore; quindi, entrambi i profili vanno considerati congiuntamente nelle valutazioni di ammissibilità.
- Nei casi di incompatibilità tra formati/software di firma (es. PAdES vs CAdES o software diversi), la regola praticabile è accertare la paternità con l'ausilio di elementi fattuali e tecnici e, se necessario, consentire ogni misura utile a eliminare il dubbio (ulteriori verifiche tecniche, acquisizione di file originali, ecc.).
- Durante il periodo di transizione normativa (fino al termine indicato dai decreti ministeriali) è opportuno un approccio non eccessivamente formalistico per non compromettere il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU).
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