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Sentenza

Sentenza del 26/11/2020 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - società di fatto - presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2013 per l'esistenza di una società di fatto tra P. S. e B. F., con determinazione di IVA, IRAP e redditi d'impresa imputati per trasparenza ai soci, nonché contestazione di reddito di partecipazione ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 917/1986. L'appellante denunciava: errata qualificazione della società di fatto; violazione dell'art. 40 D.P.R. 600/1973 e del principio di unità dell'accertamento; illegittimità dell'accertamento bancario per mancanza di un effettivo contraddittorio e per incongruenze; mancata valutazione delle giustificazioni analitiche sui movimenti bancari; inapplicabilità delle sanzioni per assenza di colpa.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione regionale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata l'esistenza di una società di fatto tra P. S. e B. F. sulla base di elementi istruttori (accesso delegato e prelevamenti sul conto intestato a P. S., gestione commerciale e fatturazione da parte di B. F., ripartizione dei ruoli operativi/commerciali, dichiarazioni di clienti circa i rapporti con entrambi). È stata confermata la legittimità dell'accertamento bancario e la presunzione prevista dagli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non ha fornito una prova analitica sufficiente. Le sanzioni sono state ritenute applicabili per mancanza della prova di assenza di colpa o di buona fede inevitabile. Si è rilevato altresì che parte dell'accertamento era stata già rideterminata con provvedimento di autotutela parziale (con riduzione dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati e rideterminazione delle imposte), mentre il resto delle contestazioni è stato confermato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Criteri per riconoscere la società di fatto: esercizio intenzionale in comune di attività commerciale a scopo di lucro e conferimento di beni e servizi; elementi richiesti per qualificare l'attività come societaria.

  • art. 40 D.P.R. 600/1973

    art. 40, d.P.R. 29/9/1973, n. 600

    Ragionamento sulla presunta violazione del principio di unità dell'accertamento: il giudice ha ritenuto corretta la modalità con cui l'ufficio ha determinato il reddito della società e poi dei singoli soci.

  • art. 32 D.P.R. 600/1973

    art. 32, d.P.R. 29/9/1973, n. 600

    Presunzione legale desumibile dalle movimentazioni dei conti correnti a carico del contribuente; sufficienza dei dati bancari per l'accertamento dei redditi salvo prova analitica contraria fornita dal contribuente.

  • art. 51 D.P.R. 633/1972

    art. 51, d.P.R. 26/10/1972, n. 633

    Richiamata in relazione alle presunzioni probatorie nell'accertamento IVA tramite conti correnti bancari.

  • art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973

    art. 37, terzo comma, d.P.R. 29/9/1973, n. 600

    Disciplina antielusiva sull'interposizione; non richiede necessariamente frode, ma anche uso improprio di strumenti giuridici per eludere il regime fiscale; applicata per giustificare rettifiche anche in presenza di operazioni reali.

  • art. 5 D.P.R. 917/1986

    art. 5, D.P.R. 22/12/1986, n. 917

    Norma sulla imputazione del reddito di partecipazione: utilizzata per imputare ai soci la quota di reddito della società di fatto.

  • art. 5 D.Lgs. 472/1997

    art. 5, d.lgs. 18/12/1997, n. 472

    Regole in tema di responsabilità e sanzioni tributarie: la mera ignoranza non esclude responsabilità, è richiesta l'assenza di colpa non superabile con ordinaria diligenza.

  • art. 6 e art. 16 D.Lgs. 472/1997

    artt. 6 e 16, d.lgs. 18/12/1997, n. 472

    Richiamati dall'appellante in tema di sanzioni; il giudice ha ritenuto infondata la richiesta di esenzione dalle sanzioni per mancanza di colpa.

  • art. 3 L. 689/1981

    art. 3, l. 24/11/1981, n. 689

    Principio generale applicato dall'art. 5 D.Lgs. 472/1997: per le sanzioni è richiesta la consapevolezza/negligenza dell'agente; la buona fede esclude la sanzione solo se l'errore è inevitabile.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato relativamente alla disponibilità ad assumere responsabilità verso i creditori; la mera assunzione di responsabilità non è sufficiente a escludere l'esistenza di società di fatto quando sussistono elementi di compartecipazione.

  • art. 2729 c.c.

    Criteri per presunzioni semplici: il giudice ha evidenziato che le presunzioni legali bancarie non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.

Massime di principio

  • Per qualificare una società di fatto occorre sia l'apparenza del vincolo societario nei confronti dei terzi sia l'effettiva condivisione dell'attività (art. 2247 c.c.); l'Amministrazione può provare tali elementi anche per presunzioni purché fondate su elementi concreti.
  • Nei rapporti tra consanguinei la prova deve essere più rigorosa: bisogna escludere che l'intervento del familiare sia giustificato solo dall'affectio familiaris; servono circostanze concludenti di compartecipazione effettiva.
  • Le anomalie nei movimenti bancari costituiscono presunzione legale ai sensi degli artt. 32 e 51 DPR e spostano l'onere della prova sul contribuente, che deve fornire una documentazione analitica e riferibile per ogni versamento/prelievo per superarla.
  • L'accertamento bancario, svolto contro la società e il suo rappresentante, non necessita necessariamente di un preliminare contraddittorio esteso a ogni socio se l'ufficio ha agito nei confronti dell'entità che rappresenta l'attività.
  • La disciplina antielusiva (art. 37 DPR 600/1973) può essere applicata anche in assenza di frode: è sufficiente un uso improprio di strumenti leciti che altera il regime fiscale; la simulazione relativa o l'interposizione fittizia rientrano nell'ambito di applicazione.
  • Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa o l'errore inevitabile; la semplice ignoranza non è sufficiente se superabile con l'ordinaria diligenza.
  • L'esistenza di una ripartizione stabile di ruoli (commerciale/gestionale vs. operativo) e la prova che i terzi si rapportavano indifferentemente con entrambi gli interessati sono elementi forti per riconoscere una società di fatto.
  • Quando l'Amministrazione esercita autotutela e rettifica parzialmente gli importi, tale comportamento non pregiudica la validità degli accertamenti residui se questi risultano comunque provati dagli elementi acquisiti.

Testo integrale

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