Sentenza del 26/11/2020 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta unica sulle scommesse: vige l'obbligo anche per la raccolta senza concessione a prescindere dal periodo di imposta - Sussiste - Vincolo di solidarietà tra ricevitore e bookmaker qualificabile come solidarietà tributaria sostanziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. MxxxU per imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2012 (importo accertato euro 4.621,10 oltre sanzioni e interessi). Il ricorrente contestava: inesistenza o illegittimità dell'atto per estinzione della società; non applicabilità retroattiva delle modifiche normative; presunta incompatibilità con il diritto UE (Directive 2006/112/CE, art. 401) e questioni pregiudiziali sollevate in altri procedimenti; eccessiva durata della verifica; luogo di accettazione della scommessa e luogo di perfezionamento del contratto.
La decisione
Appello rigettato. La CTR ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e la responsabilità in capo a R. quale socio accomandatario, poiché la cancellazione della società non estingue le obbligazioni sociali che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità pendente societate. È stata confermata la soggettività passiva del ricevitore (CTD) e la solidarietà con il bookmaker estero ai sensi delle disposizioni interpretative introdotte dalla L. 220/2010, applicabili per le annualità a partire dal 2011. La Corte Costituzionale (sent. n.27/2018) e la Corte di Giustizia UE (C-322/16) sono richiamate a sostegno della piena vigenza dell'obbligo d'imposta anche per la raccolta senza concessione e della compatibilità del regime con il diritto UE. È stato altresì escluso che l'imposta costituisca IVA alla luce dell'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE. Rigettati anche i rilievi su durata della verifica e su luogo di accettazione, ritenuto perfezionamento del contratto in Italia al momento della consegna del tagliando. Condanna del ricorrente alle spese di grado, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1998, art. 3
i soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che gestiscono, anche in concessione, le scommesse
interpretata alla luce della L. 220/2010 per includere anche la gestione per conto terzi; la CTR applica la norma per le annualità successive al 2011; la parte della disposizione relativa alle annualità antecedenti al 2011 è stata dichiarata incostituzionale nella parte rilevante
Legge 220/2010, art. 1, comma 66 (lett. a e b)
disposizione interpretativa sul concetto di gestione delle scommesse e sulla soggettività passiva
chiarisce che la gestione può essere svolta per conto proprio o per conto di terzi e stabilisce la solidarietà tra ricevitore e bookmaker; norma ritenuta ragionevole e conforme al principio di lealtà fiscale per le annualità da 2011 in poi
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse
usata per escludere che l'imposta unica sia incompatibile con il divieto di imposte sul volume d'affari; l'imposta unica è considerata tributo non armonizzato e non IVA
D.Lgs. 175/2014 (riforma società), art. 22 e art. 28
norme sulla estinzione delle società e differimento quinquennale degli effetti
non applicabili al caso in quanto entrate in vigore dopo la cancellazione della società; la disciplina non ha efficacia retroattiva
Codice Civile, art. 2313
alla cessazione della società le obbligazioni non si estinguono ma si trasferiscono ai soci
fondamento della responsabilità dei soci, con riferimento alla accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali anche dopo la cancellazione
L. 288/1998, art. 1, comma 2, lett. b
l'imposta unica è dovuta per le scommesse relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero
sostiene il presupposto territoriale: quando la raccolta avviene in locali aperti al pubblico in Italia il contratto si perfeziona in Italia e l'imposta è dovuta
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12, comma 5
la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni salvo casi particolari
il giudice ha ritenuto la durata della verifica conforme alle norme, rigettando il rilievo di eccessiva durata
Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018
piena vigenza dell'obbligo dell'imposta unica anche per raccolta senza concessione, fermo il limite temporale pre-2011
ha dichiarato incostituzionale la previsione che assoggettava i ricevitori privi di concessione per gli anni antecedenti al 2011 e ha riconosciuto la ragionevolezza della equiparazione fiscale per gli anni successivi
Corte di Giustizia UE, sentenza C-322/16 (20 dic. 2017)
conferma la legittimità del sistema normativo nazionale in materia di giochi e scommesse in funzione di interessi generali
conferma che le restrizioni italiane sono giustificate da tutela dell'ordine pubblico, solidità dei concessionari e lotta alla criminalità e non violano i principi di parità di trattamento e libera prestazione di servizi
Massime di principio
- A partire dall'anno d'imposta 2011 il ricevitore che raccoglie scommesse per conto di bookmaker privi di concessione può essere considerato soggetto passivo e solidalmente responsabile con il bookmaker per l'imposta unica; prima del 2011 tale applicazione può risultare incompatibile per ragioni costituzionali.
- La cancellazione della società non estingue i debiti verso l'erario: nelle società di persone il socio accomandatario conserva responsabilità illimitata e può essere direttamente chiamato a rispondere per i debiti tax recovery.
- La qualificazione dell'attività del ricevitore come raccolta e gestione (non mera intermediazione) si basa sulle attività effettive svolte in Italia: accettazione della scommessa, incasso, emissione del tagliando e pagamento delle vincite determinano il perfezionamento del contratto in Italia e la territorialità dell'imposta.
- L'imposta unica sulle scommesse è considerata tributo non armonizzato e non rientra nella fattispecie IVA; le questioni di compatibilità con la direttiva IVA possono essere rigettate se l'imposta non presenta le caratteristiche sostanziali dell'IVA.
- Il vincolo tra ricevitore e bookmaker è una solidarietà tributaria sostanziale: l'erario può agire nei confronti del soggetto localmente disponibile anche se il bookmaker ha sede estera; tuttavia è possibile che, tramite negoziazione contrattuale, il carico economico dell'imposta venga trasferito al bookmaker.
- Nel procedimento contenzioso non è sempre necessaria la sospensione in attesa di pronunce sovranazionali se la materia è già stata dirimente dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 26947 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 26948 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 26949 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →