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Sentenza

Sentenza del 26/11/2020 n. 26949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 1991: la società era stata ritenuta aver conseguito maggiori redditi per Lire 2.280.434.000 e tali utili sarebbero stati imputati e distribuiti ai soci indipendentemente dall'approvazione del bilancio; la controversia verteva in particolare sulla effettiva deliberazione e percezione della distribuzione degli utili 'extracontabili' e sulla validità/prova dell'accertamento nei confronti della società

La decisione

il ricorso per cassazione della contribuente è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che in sede di rinvio fosse già formato giudicato implicito circa la ristretta base partecipativa della società e la definitività dell'avviso di accertamento; il giudice di rinvio poteva esaminare soltanto la questione relativa alla effettiva distribuzione degli utili e ha applicato la presunzione, fondata sulla esiguità del numero dei soci (due soli soci), dell'attribuzione agli stessi di utili non dichiarati. La contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente; pertanto la sentenza impugnata è confermata e le spese sono a carico della ricorrente

Norme richiamate

  • articolo 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come criterio ermeneutico generale da applicare al dictum della Cassazione; la Corte però ha rilevato che la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici concretamente violati

  • articolo 384 c.p.c.

    stabilisce l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando l'annullamento è per violazione di norme di diritto

  • articolo 360 c.p.c.

    articolo richiamato come ragione di impugnazione per vizi di diritto e nullità della motivazione/procedimento; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tali norme

  • L. n. 69 del 2009 (modifica art.115 c.p.c.)

    modifica che codifica e chiarisce il principio di non contestazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza successiva che estende l'applicabilità del principio anche ai giudizi anteriori alla riforma

  • L. n. 353 del 1990

    richiamata nella discussione sulla applicabilità del principio di non contestazione ai procedimenti iniziati prima della riforma; la Corte ritiene comunque applicabile il principio in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale

  • articolo 167 c.p.c. e articolo 416 c.p.c.

    richiamati come norme che impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti allegati e che fondano la nozione di non contestazione

  • articolo 183 c.p.c.

    collegato al principio di non contestazione e alla sua irrevocabilità con riferimento alle attività processuali previste dall'articolo

  • articolo 116 c.p.c.

    menzionato per l'utilizzo quale argomento di prova del comportamento della controparte quando questa esprime importo come verificato o adotta linea difensiva incompatibile

  • articolo 111 Cost.

    richiamato come principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che giustifica l'applicazione del principio di economia processuale e della non contestazione

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater

    norma citata in ordine agli adempimenti contributivi relativi al contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente

Massime di principio

  • Quando in sede di giudizio risultano fatti non contestati dalle parti (ad es. compagine sociale ristretta, avviso di accertamento definitivo), il giudice è vincolato e non è tenuto a riaccertarli; l'onere probatorio si sposta sulla parte che contesta il risultato.
  • In caso di società di capitali con base sociale esigua (es. due soci) la giurisprudenza ammette una presunzione di attribuzione agli soci degli utili 'extracontabili' non dichiarati; il contribuente deve fornire prova contraria per superare tale presunzione.
  • La sentenza di cassazione che annulla con rinvio fissa i limiti dell'istruttoria: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse di fatto esplicitamente ritenute pacifiche dalla Cassazione, senza introdurre nuovi temi difensivi non consentiti.
  • Le parti non possono introdurre in sede di rinvio nuove domande o eccezioni non indicate dalla sentenza di cassazione, salvo che siano necessarie per rendere esecutivo il dictum della Cassazione; le censure generiche sull'ermeneutica non sono ammesse senza specificazione dei canoni violati.
  • La documentazione già depositata negli atti che attesta la definitività di un avviso di accertamento può essere decisiva: se gli atti mostrano la definitività, il giudice può fondare su ciò il proprio accertamento senza che l'Amministrazione debba riprovare l'accertamento interamente

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