Sentenza del 26/11/2020 n. 26949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 1991: la società era stata ritenuta aver conseguito maggiori redditi per Lire 2.280.434.000 e tali utili sarebbero stati imputati e distribuiti ai soci indipendentemente dall'approvazione del bilancio; la controversia verteva in particolare sulla effettiva deliberazione e percezione della distribuzione degli utili 'extracontabili' e sulla validità/prova dell'accertamento nei confronti della società
La decisione
il ricorso per cassazione della contribuente è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che in sede di rinvio fosse già formato giudicato implicito circa la ristretta base partecipativa della società e la definitività dell'avviso di accertamento; il giudice di rinvio poteva esaminare soltanto la questione relativa alla effettiva distribuzione degli utili e ha applicato la presunzione, fondata sulla esiguità del numero dei soci (due soli soci), dell'attribuzione agli stessi di utili non dichiarati. La contribuente non ha fornito prova contraria sufficiente; pertanto la sentenza impugnata è confermata e le spese sono a carico della ricorrente
Norme richiamate
articolo 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente come criterio ermeneutico generale da applicare al dictum della Cassazione; la Corte però ha rilevato che la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici concretamente violati
articolo 384 c.p.c.
stabilisce l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando l'annullamento è per violazione di norme di diritto
articolo 360 c.p.c.
articolo richiamato come ragione di impugnazione per vizi di diritto e nullità della motivazione/procedimento; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tali norme
L. n. 69 del 2009 (modifica art.115 c.p.c.)
modifica che codifica e chiarisce il principio di non contestazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza successiva che estende l'applicabilità del principio anche ai giudizi anteriori alla riforma
L. n. 353 del 1990
richiamata nella discussione sulla applicabilità del principio di non contestazione ai procedimenti iniziati prima della riforma; la Corte ritiene comunque applicabile il principio in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale
articolo 167 c.p.c. e articolo 416 c.p.c.
richiamati come norme che impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti allegati e che fondano la nozione di non contestazione
articolo 183 c.p.c.
collegato al principio di non contestazione e alla sua irrevocabilità con riferimento alle attività processuali previste dall'articolo
articolo 116 c.p.c.
menzionato per l'utilizzo quale argomento di prova del comportamento della controparte quando questa esprime importo come verificato o adotta linea difensiva incompatibile
articolo 111 Cost.
richiamato come principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che giustifica l'applicazione del principio di economia processuale e della non contestazione
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater
norma citata in ordine agli adempimenti contributivi relativi al contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente
Massime di principio
- Quando in sede di giudizio risultano fatti non contestati dalle parti (ad es. compagine sociale ristretta, avviso di accertamento definitivo), il giudice è vincolato e non è tenuto a riaccertarli; l'onere probatorio si sposta sulla parte che contesta il risultato.
- In caso di società di capitali con base sociale esigua (es. due soci) la giurisprudenza ammette una presunzione di attribuzione agli soci degli utili 'extracontabili' non dichiarati; il contribuente deve fornire prova contraria per superare tale presunzione.
- La sentenza di cassazione che annulla con rinvio fissa i limiti dell'istruttoria: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse di fatto esplicitamente ritenute pacifiche dalla Cassazione, senza introdurre nuovi temi difensivi non consentiti.
- Le parti non possono introdurre in sede di rinvio nuove domande o eccezioni non indicate dalla sentenza di cassazione, salvo che siano necessarie per rendere esecutivo il dictum della Cassazione; le censure generiche sull'ermeneutica non sono ammesse senza specificazione dei canoni violati.
- La documentazione già depositata negli atti che attesta la definitività di un avviso di accertamento può essere decisiva: se gli atti mostrano la definitività, il giudice può fondare su ciò il proprio accertamento senza che l'Amministrazione debba riprovare l'accertamento interamente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 26947 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 26948 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →