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Sentenza

Sentenza del 26/11/2020 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Cumulabilità incentivi del "II Conto energia" con la detassazione "Tremonti ambientale" - la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 DM 19 febbraio 2007 va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla cumulabilità della tariffa incentivante fotovoltaica prevista dall'art. 9 del DM 19 febbraio 2007 (II Conto Energia) con la detassazione prevista dalla "Tremonti ambientale" (legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 6 commi 13-19). In particolare si discuteva se la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa incentivante con il beneficio fiscale debba essere applicata all'intero costo dell'investimento come iscritto in bilancio oppure al solo "sovraccosto ambientale" (incremento di costo attribuibile ai requisiti ambientali). L'Ufficio ha rideterminato la base agevolabile contestando la metodologia di determinazione del costo detassabile; la società aveva effettuato calcolo prudenziale e successivamente chiesto recupero mediante dichiarazione integrativa per investimenti effettuati nel 2010-2011.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso della società. È stato riconosciuto che: la Tremonti ambientale consente la deduzione degli investimenti ambientali ai fini IRES/IRPEF (non IRAP); la percentuale del 20% per la cumulabilità tra tariffa incentivante e detassazione va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale; l'onere della prova in ordine all'idoneità degli investimenti e alla errata determinazione dei costi supplementari grava sull'Amministrazione finanziaria; è possibile il recupero delle imposte versate mediante procedura di riapprovazione/rideposito del bilancio e dichiarazione integrativa per investimenti eseguiti nel periodo ammissibile (2010-2011). L'appellante è condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Tremonti ambientale")

    Consente la deduzione/detassazione degli investimenti ambientali (immobilizzazioni materiali voce B.11) ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). La detassazione non opera ai fini IRAP. La quota agevolabile è determinata con approccio incrementale rispetto alla media degli investimenti dei due periodi d'imposta precedenti.

  • DM 19 febbraio 2007 (II Conto Energia)

    Disciplina le tariffe incentivanti fotovoltaiche e prevede limiti alla cumulabilità degli incentivi con altri benefici pubblici. Interpretato congiuntamente alla Tremonti ambientale, la percentuale massima di cumulabilità (20%) va calcolata sull'intero costo dell'investimento iscritto in bilancio.

  • Decreto Legislativo 25 marzo 2010 e DM 5 luglio 2012

    Hanno chiarito/disciplinato la cumulabilità tra le tariffe incentivanti dei conte energia e la detassazione ambientale, stabilendo limiti e condizioni operativi applicabili anche retroattivamente per investimenti antecedenti all'abrogazione della Tremonti ambientale.

  • DL 78/2009 (Tremonti Ter), art. 5 e relativo decreto attuativo

    Riferimenti normativi che hanno orientato la disciplina sulla cumulabilità degli incentivi pubblici; la disciplina normativa successiva ha recepito limiti percentuali fissi per la cumulabilità.

  • DPR 322/1998

    Consente la presentazione di dichiarazione integrativa per il recupero di imposte e crediti relativi a esercizi precedenti, procedura utilizzata dalla società per ottenere il recupero tributario relativo agli investimenti ambientalmente agevolabili.

  • Nota informativa Ministero dello Sviluppo Economico

    Ha specificato che la percentuale del 20% per la cumulabilità tra tariffa incentivante (art. 9 DM 19/02/2007) e beneficio Tremonti ambientale va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

Massime di principio

  • La detassazione Tremonti ambientale riguarda l'intero costo dell'immobilizzazione ambientale iscritto in bilancio (voce B.11) e opera ai fini IRES/IRPEF, non IRAP.
  • La percentuale di cumulabilità (20%) tra tariffa incentivante fotovoltaica e detassazione va calcolata sull'intero costo dell'investimento registrato in bilancio, non solo sull'incremento di costo attribuito ai requisiti ambientali.
  • L'onere della prova circa l'idoneità dell'investimento e la corretta determinazione dei costi supplementari grava sull'Amministrazione finanziaria: il contribuente può avvalersi di perizia di stima e documentazione contabile prudenziale.
  • Per investimenti effettuati nel periodo ammissibile (es. 2010-2011) è possibile recuperare le imposte non dovute mediante dichiarazione integrativa e, se necessario, riapprovazione/rideposito del bilancio per distinguere l'investimento agevolabile e utilizzare la compensazione F24.
  • In caso di leasing, l'importo rilevante per la detassazione è quello figurante sulle fatture emesse dal fornitore alla società di leasing (locataria), al netto delle spese di manutenzione; non rileva il prezzo di riscatto.
  • Nel valutare la cumulabilità di incentivi e benefici fiscali occorre consultare non solo le norme primarie e i decreti attuativi, ma anche note ministeriali e prassi/amministrativa e la giurisprudenza che ha spesso favorito il contribuente in casi analoghi.
  • Nel determinare l'eventuale "sovraccosto ambientale" è opportuno dedurre dall'incremento di costo i vantaggi economici diretti (aumenti di capacità produttiva, risparmi, autoconsumo) calcolati e documentati nella perizia di stima.

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