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Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 406 del 28 marzo 2025, passata in giudicato, recante l'obbligo di attribuire la Carta del docente e accreditare i relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto all'assegnazione della Carta del docente per determinati anni scolastici, con accredito di importi variabili da 500 a 3.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione e spese di lite. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 31 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L'amministrazione si è costituita senza dedurre l'avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi delle pretese creditorie. È stata inoltre chiesta l'applicazione della penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito degli importi spettanti a ciascun ricorrente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994. È stato assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato all'amministrazione. La penalità è stata ritenuta ammissibile anche trattandosi di condanna pecuniaria, poiché l'inadempimento si era protratto senza giustificazione, gli adempimenti non presentavano particolare complessità e non erano state rappresentate ragioni ostative; l'ulteriore protrazione della penalità oltre il termine assegnato sarebbe stata invece iniqua in ragione dell'intervento sostitutivo del commissario. Il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell'eventuale penale maturata e della trasmissione al TAR di una relazione sugli adempimenti eseguiti. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria

    La penalità di mora può essere disposta anche per l'inottemperanza a una condanna pecuniaria, quando l'inadempimento persista senza giustificazione, l'adempimento non presenti particolare complessità e non sussistano ragioni ostative; la misura deve essere calibrata per evitare effetti manifestamente iniqui e può operare fino all'adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine assegnato prima dell'attivazione del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione

    Gli accessori maturati sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale devono essere corrisposti sino all'effettiva attribuzione del beneficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale base processuale per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice l'esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine puntuale per l'adempimento e comprendendo nel comando anche gli accessori espressamente riconosciuti dal giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all'inottemperanza a decisioni aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché l'inadempimento sia ingiustificato, l'adempimento non presenti particolare complessità e non emergano altre ragioni ostative.
  • La penalità di mora deve essere determinata secondo criteri di proporzionalità e non può produrre un effetto manifestamente iniquo; quando sia stato nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi, la penalità può essere limitata al termine concesso per l'adempimento spontaneo, poiché oltre tale termine opera il rimedio sostitutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli gli adempimenti necessari all'esecuzione e il pagamento dell'eventuale penalità maturata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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