Sentenza n. 5533/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della Ordinanza n. 42 del 04.11.2022 avente ad oggetto: “ordinanza di inagibilità e messa in sicurezza dei fabbricati siti ai civici 66,68,70,72, e 78 della II Traversa di via Palermo” a firma il Responsabile del IV Settore Arch. Teresa Aliperti e di ogni ulteriore atto ad essa presupposto e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 4 novembre 2022 di inagibilità e messa in sicurezza dei fabbricati ai civici 66, 68, 70, 72 e 78 della seconda traversa di via Palermo, recante l'ordine ai proprietari di effettuare le verifiche e le opere necessarie alla rimozione dello stato di pericolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l'ordinanza deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e plurimi profili di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità, arbitrarietà, genericità e sviamento, oltre alla violazione del giusto procedimento. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il ricorso al potere contingibile e urgente e l'adeguatezza dell'istruttoria. In particolare, ha sostenuto che lo sprofondamento della strada fosse stato causato da un guasto della rete fognaria pubblica, sicché l'ordine di mettere in sicurezza i luoghi non sarebbe stato concretamente esigibile senza prima ripristinare il sistema fognario; ha inoltre affermato di non avere la disponibilità dell'area della voragine e di essere proprietaria soltanto di unità immobiliari danneggiate dall'evento. Il Comune ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, in particolare delle precedenti ordinanze della Commissione straordinaria, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'art. 54, comma 4, TUEL in presenza di un pericolo effettivo, grave e imminente per l'incolumità pubblica e privata, non fronteggiabile tempestivamente con gli strumenti ordinari: lo sprofondamento, inizialmente rilevato il 31 ottobre 2022, si era aggravato il 4 novembre per le piogge, interessando più edifici e accompagnandosi al distacco di un terrazzino. Ha giudicato adeguati i sopralluoghi e congrua la motivazione comunale, rilevando che l'immobile della ricorrente era oggettivamente esposto al pericolo per la sua prossimità alla voragine. Ha respinto anche la contestazione sull'esigibilità dell'ordine di facere: dagli accertamenti risultava che la possibile causa del dissesto fosse il mancato collegamento dell'impianto di scarico di un edificio al civico 72 alla rete fognaria pubblica, con dispersione di liquidi nel terreno, e non era stata dimostrata l'assoluta estraneità della ricorrente al dissesto. In tale quadro, l'ordine di effettuare gli interventi necessari alla rimozione del pericolo è stato ritenuto concretamente esigibile, dovendo i proprietari o utilizzatori farsi carico anzitutto del recupero delle condizioni minime di sicurezza degli immobili. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere di ordinanza contingibile e urgente è legittimamente esercitabile per prevenire o rimuovere un pericolo effettivo e imminente per l'incolumità pubblica, quando i mezzi ordinari siano inidonei a fronteggiarlo tempestivamente; occorrono istruttoria adeguata e motivazione congrua.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica richiedono un pericolo effettivo, grave e imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, e devono essere sorrette da adeguata istruttoria e congrua motivazione; la misura deve inoltre essere provvisoria, temporanea e proporzionata.
- L'ordine di messa in sicurezza può essere rivolto ai proprietari o utilizzatori degli immobili oggettivamente esposti a un pericolo imminente, quando gli accertamenti consentano di individuare una possibile sorgente del dissesto e non sia stata dimostrata l'assoluta estraneità del destinatario alla situazione di pericolo.
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