Cassazione Civile, Ordinanza n. 07019/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore energia)
La controversia
L'esercente di una pasticceria aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'interruzione dell'energia elettrica, durata per oltre cinque ore in un giorno del giugno 2013, che avrebbe determinato la perdita di prodotti deperibili (gelati e semifreddi). In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del danno; in appello il rigetto era stato confermato, ritenendosi applicabile la responsabilità per esercizio di attività pericolosa, ma comunque insussistente una prova idonea del pregiudizio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice richiesto un certificato di distruzione della merce e un listino prezzi, nonostante la natura dei beni e l'interruzione incontestata del servizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere valorizzato le deposizioni testimoniali sulla quantità e qualità dei beni deteriorati; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere addossato alla danneggiata una prova ritenuta eccessiva e per non avere considerato la comune esperienza e la responsabilità oggettiva dell'esercente l'attività pericolosa; 4) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che fosse onere della danneggiata provare il danno lamentato e che tale onere non fosse stato assolto secondo l'accertamento di merito, non censurabile in cassazione. Ha escluso la fondatezza della censura sulla motivazione apparente perché il Tribunale aveva espresso in modo comprensibile le ragioni del rigetto e aveva anche indicato quali prove avrebbero potuto essere utilmente prodotte. Ha inoltre affermato che il ricorso alla nozione di comune esperienza è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che in sede di legittimità è censurabile solo l'erronea nozione, non la mancata applicazione. I motivi motivazionali sono stati giudicati inammissibili anche per la doppia conforme, poiché primo e secondo grado erano fondati sul medesimo iter logico. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
la Corte richiama la disciplina della responsabilità per esercizio di attività pericolosa, ma ribadisce che resta comunque necessario che il danneggiato provi il danno lamentato, sebbene il convenuto debba provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il danno incombe sulla parte che lo allega; la Corte esclude che nel caso concreto tale onere sia stato illegittimamente invertito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la censura è respinta perché la sentenza di merito non era priva di motivazione, avendo esposto in modo intellegibile le ragioni del rigetto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
i motivi per omesso esame di fatti decisivi sono ritenuti inammissibili, anche in ragione del limite derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
opera la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale in cassazione quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi nella motivazione decisiva.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla comune esperienza, quale principio derogato solo entro confini rigorosi.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla comune esperienza, quale principio di disponibilità delle prove che non consente un uso estensivo della nozione di fatto notorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno, chi agisce in giudizio deve provare in modo adeguato l'esistenza e l'entità del pregiudizio allegato; la mera allegazione del fatto dannoso o l'esistenza del disservizio non bastano a fondare la condanna risarcitoria.
- La responsabilità per esercizio di attività pericolosa non elimina l'onere del danneggiato di dimostrare il danno subito; la regola di inversione riguarda la prova liberatoria del convenuto, non l'an debeatur del pregiudizio.
- La motivazione è apparente solo quando la decisione non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non lo è quando la sentenza esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto e indichi anche quali elementi probatori sarebbero stati idonei.
- La nozione di comune esperienza/fatto notorio va applicata in senso rigoroso: il suo utilizzo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo l'erronea qualificazione del fatto, non la mancata applicazione della regola.
- Il vizio motivazionale è inammissibile in cassazione quando ricorra la doppia conforme, cioè quando primo e secondo grado siano fondati sul medesimo nucleo argomentativo decisivo.
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