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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05885/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di espulsione adottato nei confronti di uno straniero che aveva dichiarato di essersi recato in Questura per presentare personalmente domanda di protezione speciale, domanda che, secondo il suo racconto, non gli sarebbe stata ricevuta; l’organo di polizia avrebbe invece attivato la Prefettura per l’immediata espulsione. Dopo il provvedimento espulsivo, lo straniero aveva anche tentato di proporre la domanda tramite difensore a mezzo PEC, allegando documentazione lavorativa a sostegno dell’integrazione sociale, ma l’istanza era stata respinta perché, per le domande di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, sarebbe necessaria la presentazione personale. Il Giudice di Pace di Cosenza aveva rigettato l’opposizione, affermando in sostanza che il controllo giudiziale sul decreto di espulsione dovesse limitarsi alla legittimità esterna dell’atto e che non vi fossero vizi rilevanti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 6, 8, 29-bis e 32 del d.lgs. 25/2008, sostenendo che la motivazione del Giudice di Pace era apparente e priva di reale risposta alle doglianze, poiché non aveva considerato che la Pubblica Amministrazione gli aveva impedito di presentare la domanda di protezione. Ha richiamato la disciplina sulla presentazione personale della domanda di protezione internazionale, sul divieto di respingere le domande per tardività e sulla gestione delle domande reiterate in fase di imminente allontanamento, assumendo che tali regole sarebbero rilevanti anche per la protezione speciale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 32 d.lgs. 25/2008, in relazione alla protezione speciale e all’integrazione sociale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente: il giudice di merito aveva richiamato solo formule generiche e non aveva esaminato le specifiche allegazioni circa il tentativo di presentare domanda di protezione e il diniego opposto dall’amministrazione. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Giudice di pace di Cosenza, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia valutando concretamente le deduzioni del ricorrente sulla mancata possibilità di presentare la domanda di protezione. La decisione si fonda sulla ritenuta motivazione solo apparente del provvedimento del giudice di merito, che non aveva affrontato il nucleo delle doglianze. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio, secondo la formula finale non integralmente riportata nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge dedotta nel primo motivo.

  • art. 6 d.lgs. 25/2008

    La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente

    È richiamato per sostenere che la domanda di protezione deve essere ricevuta personalmente dalla Questura competente.

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente

    È evocato per affermare che la domanda non può essere respinta solo per ragioni di tempestività e che l’ufficio ricevente non avrebbe discrezionalità nel rifiuto della ricezione.

  • art. 29-bis d.lgs. 25/2008

    È richiamato per sostenere che, nelle domande reiterate presentate nella fase di esecuzione di un provvedimento di imminente allontanamento, la domanda deve essere trasmessa con immediatezza e sottoposta a esame preliminare.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di espulsione e alla protezione speciale, assumendo che la domanda dovesse essere consentita e valutata prima dell’allontanamento.

  • art. 32 d.lgs. 25/2008

    È richiamato in relazione alla protezione speciale e al collegamento con il parere della Commissione territoriale.

Massime di principio

  • Il giudice di merito, investito dell’opposizione a un decreto di espulsione, deve esaminare in modo effettivo e non meramente formulaico le specifiche allegazioni dello straniero circa l’impossibilità di presentare una domanda di protezione per condotta dell’amministrazione.
  • La motivazione è apparente quando si limita a richiami generici ai principi di legittimità del provvedimento impugnato senza confrontarsi con i fatti decisivi dedotti dalla parte.
  • Se il ricorrente deduce che l’espulsione è stata disposta impedendogli di attivare il procedimento di protezione, il giudice non può arrestarsi a un controllo esterno dell’atto, ma deve verificare la rilevanza concreta di tale impedimento ai fini della legittimità dell’allontanamento.
  • L’accoglimento del motivo che denuncia la motivazione apparente assorbe gli ulteriori motivi che presuppongono il riesame nel merito della medesima questione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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