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Sentenza

Sentenza n. 6358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Questore di Milano di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell’istanza di aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il decreto con cui il Questore di Milano aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respinto l’istanza di aggiornamento, motivando sulla base della pericolosità sociale desunta da una condanna definitiva alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione per violenza sessuale. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti. L’appellante aveva invocato, tra l’altro, la durata del soggiorno, l’inserimento familiare e lavorativo, l’ammissione all’affidamento in prova e i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2023. Il capo della sentenza di primo grado relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non è stato impugnato.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato la formazione del giudicato interno sul capo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non essendo stato specificamente impugnato. Nel merito, ha ritenuto che la condanna definitiva per violenza sessuale, reato ricompreso tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p. e caratterizzato da particolare gravità, fosse da sola idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio ha comunque verificato che il provvedimento questorile aveva considerato la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, spiegando perché la presenza dei familiari non fosse sufficiente a controbilanciare la pericolosità criminale e la prognosi negativa di non reiterazione. Sono stati quindi esclusi i vizi di difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e irragionevolezza. È stato ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riguardante fattispecie criminose di minore gravità sottoposte all’arresto facoltativo in flagranza, mentre la violenza sessuale è soggetta all’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. L’ammissione all’affidamento in prova e lo svolgimento di attività lavorativa sono stati ritenuti irrilevanti rispetto alla legittimità della revoca. L’appellante è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese del grado, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel quadro normativo relativo alle condanne ostative al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno; il Collegio esclude che la fattispecie esaminata possa essere assimilata a quelle oggetto della sentenza costituzionale n. 88/2023.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del provvedimento di revoca e rigetto; la valutazione amministrativa deve tenere conto della pericolosità e degli elementi di inserimento dello straniero.

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998

    L’art. 9, comma 4, consente di fondare il giudizio di pericolosità sociale anche sulla condanna per un gravissimo reato quale la violenza sessuale, fermo restando che devono essere considerate la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua applicazione è divenuto definitivo per mancata impugnazione specifica.

  • art. 380 c.p.p.

    La violenza sessuale è ricondotta tra i reati soggetti ad arresto obbligatorio in flagranza; tale elemento è valorizzato per distinguere la fattispecie da reati di minore gravità e per ritenere sufficiente la condanna a fondare il giudizio di pericolosità.

  • art. 381, comma 4, c.p.p.

    soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto

    Richiamato per evidenziare la differenza tra i reati sottoposti ad arresto facoltativo e il delitto di violenza sessuale sottoposto ad arresto obbligatorio.

  • art. 609-bis c.p.

    Il delitto di violenza sessuale è qualificato come fattispecie di particolare gravità, idonea a sostenere il giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela della dignità e dei diritti dell’interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una condanna definitiva per violenza sessuale può essere ritenuta, in ragione della particolare gravità del reato e della sua riconducibilità ai delitti soggetti ad arresto obbligatorio in flagranza, elemento di per sé idoneo a fondare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
  • La valutazione della pericolosità sociale non è illegittima per il solo fatto che l’amministrazione valorizzi una grave condanna penale, purché il provvedimento consideri anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero e spieghi perché tali elementi non siano sufficienti a superare la prognosi negativa.
  • La presenza di familiari sul territorio nazionale e lo svolgimento di un’attività lavorativa non costituiscono, di per sé, elementi ostativi alla revoca del permesso di soggiorno quando l’amministrazione motivi concretamente sulla loro insufficienza a controbilanciare una grave e attuale pericolosità criminale.
  • I principi affermati dalla Corte costituzionale sulla necessità di una verifica concreta della pericolosità per condanne relative a fattispecie criminose di minore gravità non possono essere automaticamente estesi a una condanna per violenza sessuale, caratterizzata da maggiore gravità e assoggettata all’arresto obbligatorio in flagranza.
  • In appello, il capo della sentenza di primo grado non specificamente censurato diviene coperto da giudicato interno e non può essere riesaminato dal giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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