Cassazione Penale, Sentenza n. 27176/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sostenendo l'assenza dei presupposti soggettivi e della attualita della pericolosit sociale. Contestava che la valutazione si fosse fondata in modo apodittico sulla precedente condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) del 2015 e sul presunto ruolo di tramite tra affiliati e il capo clan Vito Vincenzo Rallo, mentre non sarebbe stato considerato che quest'ultimo era detenuto, la disgregazione del clan, l'assenza di precedenti specifici attuali nei confronti del ricorrente, la concessione della liberazione anticipata e la mancanza di carichi pendenti. Con un secondo motivo denunciava la genericit della proposta del pubblico ministero (clausole stereotipate) e l'assenza nell'avviso di fissazione dell'udienza dell'indicazione della forma di pericolosit dedotta e della relativa giustificazione di attualit , in violazione degli artt. 5, 7 e 666 d.lgs. 159/2011 e cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti, rilevando che le doglianze riguardavano valutazioni di merito e motivazione non sindacabili in sede di cassazione per le misure di prevenzione salvo il caso di motivazione assente o apparente. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno ricavato dalle intercettazioni, dalle risultanze probatorie e dalla condanna definitiva l'appartenenza e il ruolo di rilievo del Rallo nel sodalizio mafioso, non sussistendo prova di recesso dall'associazione. Ha escluso che la detenzione e la buona condotta carceraria dimostrino di per s la cessazione della pericolosit . Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla presunta genericit della proposta del PM e sul contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza, dato che la proposta depositata conteneva elementi idonei a individuare la forma e l'attualit della pericolosit . Conseguentemente il ricorrente stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)
art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Norme richiamate quali quadro normativo per l'applicazione delle misure di prevenzione: art. 4 definisce le categorie di soggetti pericolosi, art. 7 regolamenta la proposta e il procedimento di prevenzione; la Corte ha interpretato che, una volta dimostrata l'appartenenza al sodalizio mafioso, l'attualit della pericolosit si presume salvo prova positiva di recesso.
art. 416-bis cod. pen.
reato di associazione di tipo mafioso
La condanna definitiva per reati connessi all'associazione mafiosa stata valorizzata come elemento centrale e sintomatico di intraneit funzionale al sodalizio, idoneo a fondare la misura di prevenzione in assenza di prova di dissociazione.
art. 666 cod. proc. pen.
atto di citazione per giudizio di prevenzione / avviso di fissazione
Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'avviso di fissazione dell'udienza: la Corte ha ritenuto che non sia necessario che l'avviso indichi testualmente la forma di pericolosit quando dalla documentazione allegata (proposta del PM) emergono gli elementi di fatto che la giustificano.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
limiti di impugnazione in cassazione
Richiamato per chiarire che la Corte di Cassazione non sindaca valutazioni di merito o vizi motivazionali che siano semplici divergenze di apprezzamento; il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione ammesso solo per violazione di legge.
art. 125 cod. proc. pen.
motivazione del provvedimento
Fornisce il parametro per valutare la 'motivazione apparente' o assente; la Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione inesistente o apparente sussiste solo se il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, all'esazione di una somma in favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è limitato a violazioni di legge; non sono sindacabili in Cassazione valutazioni di merito e apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- Una volta adeguatamente dimostrata l'appartenenza a un'organizzazione mafiosa, l'attualit della pericolosit si presume e pu essere esclusa solo con prova positiva di recesso dall'associazione.
- La detenzione e la buona condotta carceraria non sono, di per s , idonee a dimostrare la cessazione della pericolosit sociale; occorre una prova specifica di distacco dalle logiche associative.
- La contestazione della presunta genericit della proposta del pubblico ministero richiede l'esame del testo della proposta stessa; se la proposta contiene elementi fattuali che giustificano la misura la censura è infondata.
- L'avviso di fissazione dell'udienza non deve necessariamente enunciare la forma di pericolosit in termini astratti, purché dagli elementi di fatto allegati emerga chiaramente la forma e l'attualit della pericolosit dedotta.
- Non sono ammissibili in cassazione censure che si riducano a chiedere la rivalutazione del materiale probatorio o la diversa interpretazione della motivazione dei giudici di merito.
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