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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31025/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, indicato come Mazzeo Enrico, ha impugnato la sentenza lamentando l'affermazione di responsabilità penale. Il ricorso è stato però ritenuto privo di specificità: da un lato riproduceva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito; dall'altro non conteneva una critica puntuale alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata. La censura mirava inoltre, secondo la Corte, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il perimetro del giudizio di legittimità: il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, dovendo indicare specifici vizi di motivazione o di violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
  • Per contestare utilmente la motivazione della sentenza occorre indicare specifici profili di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento delle emergenze processuali; in mancanza, il motivo è generico e non scrutinabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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