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Ordinanza

Ordinanza n. 9390/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Roma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta rilasciato in suo favore nell’ambito della procedura avviata da un rappresentante legale di un’impresa. La Prefettura non si è costituita. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato che la notifica telematica del ricorso introduttivo era stata effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione non risultante dai pubblici elenchi previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994. La questione processuale ha imposto di procedere preliminarmente alla rinnovazione della notifica, senza esaminare i motivi di merito e la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti presso l’apposito indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione deputato alla notificazione e ricezione degli atti giudiziari, assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante. La trattazione è stata rinviata a una camera di consiglio da fissarsi con separato decreto. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell’impugnazione né sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    indirizzo di posta elettronica dell’Amministrazione di notifica e ricezione degli atti giudiziari risultante dai pubblici elenchi

    La notificazione telematica degli atti giudiziari deve essere eseguita utilizzando un indirizzo dell’Amministrazione risultante dai pubblici elenchi previsti dalla disposizione.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 3-bis nella legge n. 53/1994.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notifica nulla non può essere subordinata alla valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale dell’emersione e trattazione della questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla alla verifica dell’imputabilità del vizio al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a un’Amministrazione deve essere effettuata presso un indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge; l’utilizzo di un diverso indirizzo determina la necessità di rinnovare la notificazione.
  • Quando la notificazione del ricorso risulta nulla, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione senza subordinare tale adempimento alla verifica dell’imputabilità del vizio al notificante, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.
  • La rinnovazione della notificazione deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice e la trattazione della causa deve essere rinviata fino al perfezionamento dell’adempimento processuale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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