Sentenza del 08/01/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - redditometro - presupposto per l'applicazione - reddito accertato superiore a reddito dichiarato - un quinto - è tale. Redditometro - natura - presunzione legale relativa - è tale - prova contraria - è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento sintetico (redditometro) fondato sul rilevato scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente superiore a un quinto. Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento e/o la correttezza della determinazione del reddito presunto basato sulle spese sostenute.
La decisione
La sentenza conferma la legittimità dell'utilizzo del redditometro da parte dell'ufficio quando risulta uno scostamento pari o superiore a un quinto tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente. Il metodo è qualificato come presunzione legale relativa: pertanto l'onere di prova grava sul contribuente, che può fornire documentazione e mezzi di prova volti a dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli del periodo d'imposta o con risorse che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (es. finanziamenti esterni, donazioni, eredità, utilizzo di risparmi già tassati, ecc.). In sostanza l'accertamento è stato ritenuto fondato nel suo presupposto e ammissibile, salvo prova contraria adeguata offerta dal contribuente.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 38‑bis (accertamento sintetico - redditometro)
La norma autorizza l'uso di metodi sintetici basati sulle spese per determinare il reddito presunto del contribuente; tale regime si configura come presunzione legale relativa, suscettibile di essere superata da prova contraria.
Principio generale sull'onere della prova (art. 2697 c.c.)
Dalla qualificazione come presunzione legale relativa deriva lo spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, che deve dimostrare gli elementi esimenti o la diversa provenienza dei finanziamenti delle spese.
Massime di principio
- L'ufficio può adottare l'accertamento sintetico (redditometro) quando il reddito accertato sinteticamente eccede quello dichiarato di almeno un quinto; tale soglia costituisce presupposto per l'azione di accertamento.
- Il redditometro valuta il reddito in base alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta; non si tratta di una prova assoluta ma di una presunzione legale relativa.
- Il contribuente ha il diritto e l'onere di provare che le spese sono state finanziate con redditi o risorse che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (es. finanziamenti da terzi, donazioni, eredità, utilizzo di risparmi già tassati, ricorso a mutui/finanziamenti).
- La prova contraria può essere fornita con documenti bancari, contratti di finanziamento, atti notarili, dichiarazioni testimoniali e ogni altro mezzo idoneo a dimostrare la diversa fonte dei fondi o l'inesistenza del maggior reddito imponibile.
- In casi simili la strategia difensiva del contribuente deve concentrarsi sulla ricostruzione documentale della provenienza delle risorse e sulla dimostrazione che eventuali utili non rientrano nel periodo d'imposta o non sono rilevanti ai fini fiscali.
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