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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21777/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rilevato che la lite è stata regolarmente definita ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e, in seguito all'attestazione dell'Agenzia delle Entrate (nota prot. 2019/121374 del 6.11.2019), ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese dell'intero giudizio sono compensate. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni tributarie originarie.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di irrogazione sanzioni per l'anno 1976, accertamenti per gli anni 1977-1978, rettifica per l'anno 1979 e relativi avvisi di ingiunzione emessi all'esito di p.v.c. che rilevava la mancata tenuta della contabilità e la mancata contabilizzazione di lavori eseguiti per conto di Comuni. In primo e secondo grado le impugnazioni promosse da Alfonso (poi Alfredo) Schipani erano state rigettate; il ricorso per cassazione trae origine da tali pronunce ma è seguito da istanze di definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 (conv. in legge n. 111/2011).

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011

    La norma consente la definizione agevolata di liti fiscali pendenti; se la lite viene regolarmente definita secondo le modalità previste, il giudizio pendente si estingue e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale che disciplina la memoria in Cassazione; qui è stata utilizzata dal ricorrente per allegare le domande di definizione della lite, riducendo la necessità di spiegare i motivi del ricorso nella relazione della Corte.

Massime di principio

  • La presentazione e l'attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una 'definizione della lite' ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 determina l'estinzione del processo relativo alle annualità oggetto della definizione, con dichiarazione di cessata materia del contendere.
  • Per ottenere l'estinzione è necessario che la definizione sia effettivamente e documentatamente perfezionata; il giudice può ordinare integrazioni istruttorie e l'assenza di documentazione può ritardare la pronuncia fino alla regolarizzazione.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sul merito delle pretese tributarie originarie: la controversia si estingue per definizione/condono e non per soccombenza o accoglimento delle ragioni di una parte.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando la controversia si estingue per definizione e le parti (o il pubblico ministero) ne richiedono la compensazione; è frequente la compensazione integrale in questi casi.
  • In procedure similari è utile depositare tempestivamente e in forma documentale la richiesta di definizione e la relativa attestazione dell'Ufficio per evitare ordinanze istruttorie e per ottenere più rapidamente la cessazione del processo.

Testo integrale

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