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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06589/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, impegnata in un rilevante progetto immobiliare, aveva convenuto in giudizio la banca lamentando che una segnalazione errata presso la Centrale rischi della Banca d'Italia l'avesse fatta apparire come terzo datore di ipoteca in favore di un soggetto in sofferenza, con conseguente blocco o rallentamento dell'istruttoria bancaria e mancato ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell'operazione. In primo grado, riunite due cause promosse dalla stessa attrice contro la banca e, nella seconda, anche contro la cessionaria del credito garantito, il Tribunale aveva riconosciuto l'illegittimità della segnalazione ma respinto le domande per difetto di prova sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale. L'appello era stato poi dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 348-ter c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'appello senza sentire realmente le parti; 2) violazione degli artt. 2043, 2697, 115, 116, 1225 e 1227 c.c./c.p.c., per avere il giudice di merito escluso il nesso tra segnalazione e mancata concessione dei finanziamenti e per non avere valorizzato la documentazione bancaria; 3) violazione dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere negato il danno non patrimoniale, nonostante le comunicazioni degli istituti di credito richiedenti chiarimenti; 4) violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. e 2056 c.c., per il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione dei danni. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, il secondo e il terzo infondati/in parte inammissibili perché volti soprattutto a contestare l'accertamento di fatto e comunque perché il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa ma va allegato e provato, e il quarto inammissibile/infondato perché una CTU sulla quantificazione sarebbe stata inutile a fronte dell'accertata mancanza di prova del danno e del nesso causale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il percorso dei giudici di merito: la segnalazione in Centrale rischi era stata ritenuta illegittima, ma non era stata dimostrata la derivazione causale dei lamentati pregiudizi patrimoniali dal segnalamento, né era stato provato un concreto danno non patrimoniale alla reputazione o all'immagine. La censura relativa al mancato previo ascolto delle parti nel filtro ex art. 348-bis c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità, poiché il ricorso non riproduceva il verbale di udienza. Gli altri motivi sono stati respinti perché, nella sostanza, miravano a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione e perché il danno conseguente a illegittima segnalazione non può presumersi automaticamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando questo non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello va dichiarata dopo avere sentito le parti; la Corte precisa che il contraddittorio può essere anche attenuato e che non è necessaria una discussione orale piena.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    L'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri di violazione di legge processuale.

  • art. 2043 c.c.

    La parte che agisce per il risarcimento deve provare la sussistenza del danno e il nesso causale tra fatto illegittimo e pregiudizio lamentato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento grava sull'attore.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le inferenze o conclusioni tratte dalla valutazione dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in mera contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente perché il giudice di merito aveva escluso a monte la riferibilità del danno alla segnalazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicabile se il fatto dannoso imputato non è stato ritenuto causalmente produttivo del pregiudizio.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione non è in re ipsa e va allegato e provato.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno presuppone l'esistenza del danno stesso; una CTU non è utile se manca la prova del pregiudizio risarcibile.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica è uno strumento di ausilio che non può supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo del danno.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado resta limitato alle questioni già devolute in appello o riproposte.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede di indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c., sono deducibili solo i vizi propri dell'ordinanza, e la censura sulla mancata audizione delle parti è ammissibile soltanto se il ricorso rende specificamente verificabile il fatto processuale, anche mediante la trascrizione del verbale di udienza.
  • Chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi deve provare non solo l'illegittimità della segnalazione, ma anche il nesso causale tra essa e il pregiudizio patrimoniale lamentato; non è sufficiente allegare il mancato finanziamento o il fallimento dell'operazione.
  • Il danno all'immagine o alla reputazione conseguente a segnalazione indebita non è in re ipsa: va allegato e provato con elementi specifici, anche presuntivi, idonei a dimostrare la concreta diffusione della notizia e le sue conseguenze.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non sulle valutazioni o inferenze ricostruttive tratte da documenti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento e non è utile quando il giudice abbia escluso in radice la riconducibilità del danno al fatto illecito dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoConto corrente
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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