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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19992/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva rettificato il corrispettivo dichiarato per la cessione di un suolo edificatorio di mq. 1.661, aumentandone il valore da euro 110.000 a euro 746.337 e irrogando le relative sanzioni, applicate nella misura minima con cumulo giuridico. I contraenti avevano impugnato l'atto; i giudici di primo grado avevano accolto solo in parte i ricorsi rideterminando il valore del terreno in euro 249.150. In appello sia il contribuente sia l'amministrazione avevano visto respinte le rispettive impugnazioni, con conferma della rideterminazione delle sanzioni alla luce del d.lgs. n. 158/2015 e del favor rei. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva applicato il nuovo regime sanzionatorio senza spiegare come e perché le sanzioni dovessero essere rimodulate; (2) violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il contribuente non avesse allegato circostanze specifiche idonee a giustificare la riduzione e che non ricorressero i presupposti per andare oltre la misura minima; (3) ulteriore nullità per omessa motivazione sulla concreta applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente resisteva con controricorso e sollevava anche eccezione di inammissibilità del ricorso, disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo ravvisando una motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha quindi cassato la decisione della CTR Puglia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuova valutazione motivata della rideterminazione sanzionatoria. La Corte ha chiarito che il favor rei derivante dal d.lgs. n. 158/2015 opera retroattivamente solo nei giudizi ancora pendenti, ma non consente una riduzione automatica delle sanzioni: occorrono specifiche allegazioni e una motivazione che individui le circostanze rilevanti e la concreta misura della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato evocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato evocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    impone l'obbligo di motivazione della sentenza; la sua violazione determina nullità quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario richiede l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione; la motivazione apparente integra nullità.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo"

    nel testo novellato è stata richiamata come base della riduzione sanzionatoria; la Corte evidenzia che la riduzione non opera automaticamente, ma richiede specifiche circostanze del caso concreto e una motivazione che le individui.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dall'ufficio come criterio di cumulo giuridico che aveva condotto all'applicazione della sanzione minima.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    consacra il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole, che consente l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta nei procedimenti non ancora definitivi.

  • art. 16, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 158/2015

    ha novellato l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 sopprimendo il riferimento alle "eccezionali" circostanze.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 158/2015

    stabilisce la decorrenza delle disposizioni del Titolo II dal 1° gennaio 2016, con applicazione ai giudizi ancora pendenti secondo il favor rei.

  • art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    ha modificato il termine di decorrenza delle disposizioni del d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 71 d.P.R. n. 131/1986

    è menzionato come possibile base normativa della sanzione nell'ambito dell'imposta di registro, ma la Corte non si sofferma sul merito della sua applicazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 347/1990

    è menzionato come possibile base normativa della sanzione nell'ambito dell'imposta ipotecaria/catastale, senza specifica statuizione di merito.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente e, quindi, nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate che non consentano di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e la concreta ragione della decisione.
  • Nel processo tributario il richiamo al favor rei in materia sanzionatoria non comporta una riduzione automatica della sanzione: la disciplina sopravvenuta è applicabile ai giudizi non ancora definiti, ma il giudice deve verificare e motivare sulle circostanze del caso concreto rilevanti ai fini della commisurazione.
  • La novella del d.lgs. n. 158/2015 sull'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 non rende illegittima in via generalizzata la sanzione originariamente irrogata; occorre un accertamento specifico sulla sproporzione tra tributo e sanzione e sulle circostanze che la giustificano.
  • Quando la questione sanzionatoria è devoluta al giudice di merito, questi deve indicare non solo i presupposti della riduzione ma anche la concreta misura finale della sanzione, non potendo demandarne la determinazione all'ufficio senza criteri motivati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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