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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale amministrativo – Servizio trattamento economico -Ufficio trattamento economico di attività, del -OMISSIS-, mediante il quale è stato concluso nei confronti del ricorrente il procedimento amministrativo per il recupero di somme corrisposte in eccesso per il periodo di aspettativa per infermità dal 30.11.2016 al 14.06.2017 per l’importo di € 7.277,35 (netto IRPEF), notificato allo scrivente legale in data 6.05.2022; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202200785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di recupero di somme stipendiali asseritamente corrisposte in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in aspettativa per infermità e successivamente giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto, aveva percepito per intero gli emolumenti fissi e continuativi dal 30 novembre 2016 al 29 maggio 2017. Dopo il diniego del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, l'Amministrazione ha avviato il recupero di euro 9.213,33 lordi, pari a euro 7.277,35 netti, ritenendo applicabile l'art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39, comma 3, dello stesso decreto, sostenendo che il limite di ventiquattro mesi previsto da tale disposizione impedisse la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio fosse intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. L'Amministrazione ha aderito alla tesi secondo cui il comma 3 riguarderebbe esclusivamente l'inidoneità permanente parziale, mentre, in caso di inidoneità assoluta, troverebbe applicazione il comma 4 senza il limite temporale biennale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto di recupero. Ha ritenuto che le situazioni del dipendente permanentemente non idoneo in modo parziale e del dipendente permanentemente non idoneo in modo assoluto siano sostanzialmente omogenee quanto agli effetti economici della successiva mancata riconduzione dell'infermità a causa di servizio. Il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 è collegato non alla tipologia dell'inidoneità, ma all'inerzia dell'Amministrazione nell'attivare la pretesa restitutoria dopo il collocamento in aspettativa; non è quindi ragionevole applicarlo soltanto all'inidoneità parziale. Un'interpretazione letterale che escludesse l'inidoneità assoluta determinerebbe un trattamento differenziato e deteriore privo di giustificazione oggettiva, in contrasto con l'art. 3 Cost. Il giudice ha pertanto disapplicato l'art. 39, comma 4, e applicato al caso la regola del comma 3. Ha inoltre affermato che i d.P.R. n. 51/2009 e n. 170/2007, adottati sulla base del d.lgs. n. 195/1995, hanno natura regolamentare e non legislativa; in sede di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo può disapplicare il regolamento non conforme a norme sovraordinate anche se non ritualmente impugnato. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

    Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

    Il limite temporale di ventiquattro mesi alla ripetizione delle somme erogate in eccesso si applica anche al dipendente giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto, nonostante il riferimento testuale del comma all'inidoneità parziale.

  • art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

    Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

    La disposizione non può essere applicata, con esclusione del limite biennale, in modo da riservare al dipendente permanentemente non idoneo in assoluto un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per l'inidoneità parziale.

  • art. 30, comma 3, d.P.R. n. 170/2007

    La disciplina previgente, corrispondente al comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, conferma la ratio di limitare temporalmente il recupero delle somme erogate durante l'aspettativa per infermità.

  • art. 3 Cost.

    Situazioni sostanzialmente omogenee devono ricevere il medesimo trattamento; il diverso trattamento tra inidoneità parziale e assoluta, quanto al termine per il recupero, sarebbe irragionevole e privo di giustificazione oggettiva.

  • art. 1 d.lgs. n. 195/1995

    I decreti del Presidente della Repubblica adottati per disciplinare il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia costituiscono atti adottati nell'ambito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 195/1995

    I decreti del Presidente della Repubblica conseguenti agli accordi sindacali non hanno rango legislativo né forza di legge, ma natura regolamentare.

Massime di principio

  • Il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 per la ripetizione delle somme stipendiali corrisposte in eccesso durante l'aspettativa per infermità si applica sia al dipendente permanentemente non idoneo in modo parziale sia a quello permanentemente non idoneo in modo assoluto.
  • La previsione secondo cui non si procede alla ripetizione quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese è collegata all'inerzia dell'amministrazione datrice di lavoro e non alla natura parziale o assoluta dell'inidoneità che ha determinato l'aspettativa.
  • Un'interpretazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 51/2009 che assoggetti soltanto l'inidoneità parziale al limite temporale biennale e ne escluda l'inidoneità assoluta introduce un trattamento differenziato tra situazioni sostanzialmente omogenee, in contrasto con l'art. 3 Cost.
  • I decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi del d.lgs. n. 195/1995 per recepire gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione relativi al personale delle Forze di polizia hanno natura regolamentare e non rango legislativo.
  • In sede di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo può disapplicare un regolamento o un atto formalmente amministrativo, anche non ritualmente impugnato, quando sia incompatibile con una norma di rango superiore e la disapplicazione sia necessaria per tutelare un diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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